I contratti a distanza nella fase di lockdown

di Marco Martorana

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Il lockdown e la riorganizzazione del contesto lavorativo in un’ottica digitalizzata: verso una più capillare diffusione dei contratti “a distanza”. 

Le aziende, i loro dipendenti, i liberi professionisti in generale hanno dovuto adattarsi repentinamente alla nuova realtà caratterizzata dal distanziamento sociale imposto dall'emergenza sanitaria Covid-19.

Anche adesso, nel corso della delicata fase due di riapertura delle attività lavorative, permane il ricorso a modalità e strumenti digitali, volti ad ovviare al problema del distanziamento sociale (strumenti la cui utilizzazione risulta tutt'ora prevalente ma che, prima dell'emergenza sanitaria, costituivano invece solo l'eccezione). 

Emblematico in tal senso il crescente ricorso al c.d. smart working, o lavoro agile, che ha coinvolto l’attività di molte aziende e liberi professionisti. 

Un particolare fenomeno in crescente evoluzione è quello che ha interessato la riconversione del rapporto con la clientela finalizzato a rendere possibile la stipula di contratti anche “a distanza.

In particolare si fa riferimento al crescente ricorso ai contratti informatici

Poiché l’art. 20 del Codice dell’amministrazione digitale sancisce che

Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 (…)

comprendiamo la crescente diffusione, soprattutto in periodo emergenziale, del ricorso alla modalità informatica con particolare riferimento a quei contratti (tra cui quelli bancari e assicurativi) per i quali la legge richiede l’osservanza della forma scritta.  

Tale disposizione, letta in combinato disposto con quanto previsto dal Regolamento (UE) N. 910/2014 (c.d. Regolamento eIDAS), permette, a chi intende concludere i contratti che soddisfino il requisito della forma scritta anche “a distanza”, di ricorrere a tre principali modalità, ossia mediante:

  • firma elettronica qualificata (tra cui troviamo anche la firma digitale), ossia una tipologia di firma elettronica creata da un dispositivo basato su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo qualificato per la creazione della firma elettronica (es. smart-card, token);
  • firma elettronica avanzata, che pur non necessitando di un certificato qualificato, deve rispettare una serie di adempimenti procedurali descritti nel DPCM 22 febbraio 2013, che ne assicurino la connessione univoca al firmatario, la sua identificazione, la riconducibilità del relativo utilizzo all’esclusivo controllo del firmatario, e l’identificabilità di ogni successiva modifica del documento. Un particolare tipo di F.E.A. è quella basata sull’uso di una password che viene generata al momento di firmare un documento e che il firmatario utilizza per apporre la firma.
  • altri strumenti che potranno essere definiti da AGID, in grado di permettere l’identificazione dell’autore in osservanza alle regole tecniche richiamate all’art. 71 del CAD

E proprio lo scorso 26 marzo 2020 l’Agid ha adottato le Linee guida, in attuazione del citato art. 71 CAD, per la sottoscrizione elettronica di documenti. 

Una significativa novità introdotta dalle stesse prevede la possibilità riconosciuta ai cittadini (persone fisiche) di firmare atti e contratti attraverso il sistema Spid in conformità all'art. 20 del CAD, con lo stesso valore giuridico della firma autografa. Come noto, lo SPID è un Sistema Pubblico di Identità Digitale, gratuito, con il quale ogni cittadino, dotato di identità digitale costituita da username e password, può accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione. 

Il periodo di lockdown ha sicuramente accelerato la rivoluzione tecnologica attuata per necessità vitale da aziende e lavoratori in molti settori di mercato. 

Non è priva di fondamento la considerazione secondo cui stiamo assistendo ad una vera e propria trasformazione informatica del mondo lavorativo; una nuova impostazione della sfera lavorativa ripensata in termini tecnologici, di ampia portata, che si è estesa (ed imposta) così velocemente, in settori prima poco familiari o addirittura estranei al mondo della digitalizzazione.

Avv. Marco Martorana- Foro di Lucca


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