Gratuito patrocinio e falsa dichiarazione dei redditi

di Leonardo Carbone

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La falsità o l’incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione  reddituale allegata all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (prevista dall’art.79, comma 1, lett.c) dPR n.115 del 2002), qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, non comporta la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge e disciplinate dagli artt. 95 e 112 del dPR n.115 del 2002 (Cass. pen. sez.un.  12 maggio 2020 n.14723). 

Non esiste nel quadro normativo del dPR n.115/2002 alcuna norma che preveda espressamente che la non esatta o falsa dichiarazione reddituale determini la revoca del decreto di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Dal riferito principio di diritto affermato dalle sezioni unite penali della Suprema Corte di  Cassazione con la sentenza 14723/2020 – che ha così risolto il contrasto giurisprudenziale fra le sezioni penali della Suprema Corte - ne consegue che, ammesso il richiedente al patrocinio a spese dello Stato, soltanto nel caso in cui a seguito della verifica dell’esattezza dell’ammontare del reddito attestato e della compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell’anagrafe tributaria, risulti che il beneficio è stato erroneamente concesso, l’ufficio finanziario richiederà il provvedimento di revoca; non prevede, infatti, l’art.112, alcuna ipotesi di revoca automatica dell’ammissione  a fronte di una discrasia tra reddito dichiarato e reddito accertato: la revoca non può, quindi, essere disposta per il solo fatto che l’istante abbia presentato una dichiarazione non veritiera.

 Le falsità o le omissioni  possono comportare la revoca del beneficio solo se risulti provata la mancanza originaria delle condizioni reddituali  (e cioè qualora i redditi effettivi superino il limite di legge) ed in caso di condanna per il reato previsto dall’art.95; viceversa, la revoca  dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non può essere revocata nel caso in cui i redditi effettivi non superino il limite di legge.

Avv. Leonardo Carbone - Direttore Responsabile della Rivista 

      


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