Forum contractus e compenso dell’avvocato
17/07/2019
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In ordine ai riflessi sulla competenza di cui all’art.637, commi 2 e 3, cpc la Cassazione (19.3.2019 n. 7674) ha precisato che “la competenza (per valore) del giudice del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine al quale l’avvocato è iscritto, trova applicazione solo relativamente alla domanda d’ingiunzione proposta per il credito all'onorario che l’avvocato vanti in conseguenza delle prestazioni professionali direttamente rese al soggetto che, nella qualità di cliente, abbia rappresentato e difeso in giudizio; non anche per il credito al compenso che, in forza di un ordinario contratto di mandato, sia pure a beneficio di un terzo, lo stesso abbia maturato…nei confronti del collega che l’abbia incaricato dello svolgimento di singoli atti processuali nell'interesse del suo cliente”.
Ha affermato, quindi, con specifico riferimento alla fattispecie riportata, che quando l’obbligazione dedotta in giudizio è il compenso dovuto all'avvocato (ma anche ad altro professionista), per la determinazione del forum contractus facoltativo, ai sensi dell’art.20 cpc, deve farsi riferimento al luogo in cui il contratto è stato concluso e, quindi, a norma dell’art.1326 cod.civ., a quello ove il proponente ha avuto conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (Cass. 19.3.2019 n. 7674; Cass. 18.11.1995 n.11974).
La competenza, a norma dell’art.20 cpc, in relazione al forum destinatae solutionis (art.1182, ultimo comma, cod.civ.) va radicata, quindi, in capo al giudice del luogo in cui il debitore aveva il suo domicilio al tempo della scadenza dell’obbligazione.
L’obbligazione avente ad oggetto il pagamento, in favore di un avvocato, del compenso professionale che non sia stato determinato all'atto del conferimento dell'incarico va adempiuta al domicilio del debitore, ai sensi dell'art. 1182, 4° comma, c.c., trattandosi di credito non liquido, poiché il titolo non determina né il suo ammontare né stabilisce criteri determinativi non discrezionali; di conseguenza, tanto nel caso di azione volta all'accertamento ed alla liquidazione dei compensi dovuti in favore del professionista, quanto di azione di accertamento negativo circa l'esistenza stessa dell'obbligazione, la competenza ex art. 20 c.p.c., in relazione al forum destinatae solutionis, va radicata in capo al giudice del luogo ove il debitore ha il proprio domicilio al tempo della scadenza dell'obbligazione (Cass. 24.10.2018 n.26895; Cass. 15.12.2017 n. 30287; Cass. 4.1.2017 n. 118).
E ciò in quanto l’ammontare e la scadenza dell’obbligazione avente ad oggetto il pagamento di compensi professionali non sono determinati, di norma, dalla convenzione cliente/avvocato con la quale sia stato conferito l’incarico, ma possono essere stabiliti successivamente dopo che è stata svolta l’attività professionale, la relativa obbligazione non costituisce obbligazione pecuniaria liquida ed esigibile, ai sensi dell’art.1182, comma 3, cod. civ., e non deve essere eseguita al domicilio del creditore (nella specie, avvocato) ma a quello del debitore (cliente).
Le obbligazioni pecuniarie da adempire al domicilio del creditore a norma dell’art.1182, comma 3, cod.civ., sono, quindi, esclusivamente quelle effettivamente liquide, delle quali cioè il titolo determini l’ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali (Cass., sez.un., 13.9.2016 n. 17989).
E sul tema del compenso professionale, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata (fra le tante Cass. 4.1.2017, n.118). nel senso che il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale; perciò il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l’obbligazione (art.20 cpc) va individuato, ai sensi dell’art.1182 cod.civ., nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo.
Costituisce obbligazione pecuniaria soltanto il debito che sia sorto originariamente come tale, avente ad oggetto fin dalla sua costituzione, la prestazione di una determinata somma di denaro, ed il cui ammontare sia, quindi, già fissato al momento in cui l’obbligazione sia venuta in essere (o determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti).
Costituisce obbligazione pecuniaria da adempiere, ai sensi dell’art.1182, comma 3, cod.civ., al domicilio del creditore al tempo della scadenza, l’obbligazione derivante da titolo negoziale o giudiziale in cui questo ne abbia stabilito la misura e la scadenza, mentre qualora tale determinazione non sia stata eseguita ab origine dal titolo, l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio del debitore, non trattandosi di credito liquido ed esigibile (Cass. 4.1.2017 n.118).
Avv. Leonardo Carbone – Direttore Responsabile CFnews.it