DOVERE DI BUONA FEDE E LEALTA’ NEI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE
10/12/2025
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Il decreto legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022 ha dato attuazione alla legge delega n. 206/2021 che nell’ambito della riforma della giustizia civile è intervenuta in modo significativo e prioritario sulla disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. Il decreto delegato ha quindi riscritto in alcuni punti strategici il decreto legislativo n. 28/2010, uno dei quali è quello relativo al procedimento di mediazione disciplinato all’art. 8.
La seconda parte del comma 6 dell’art. 8 del decreto legislativo n. 28/2010, introdotta dal decreto delegato, dispone che Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controversie, centrando in tal modo il fine ontologico dell’istituto della mediazione che consiste nella collaborazione nel confronto sulle criticità insorte tra le parti.
Nel ridisegnare l’impianto del primo incontro di mediazione il legislatore ha dato forma normativa ad un fondamentale principio etico che richiama le parti e gli avvocati al dovere di cooperare in buona fede e lealmente, declinando nella dimensione normativa specifica per la mediazione un dovere civico generale e un dovere deontologico forense immanente alla professione.
La norma prevede una regola di ‘buona condotta’ a cui non è collegata una specifica sanzione ma che può consentire di evidenziare criticità comportamentali delle parti e/o degli avvocati durante i procedimenti di mediazione, con atteggiamenti poco collaborativi che molto spesso non favoriscono il buon esito della mediazione.
E’ quanto ha rilevato la Corte di Appello di Trieste con la sentenza n. 191 del 20 maggio 2025 rigettando un motivo di appello finalizzato ad ottenere l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 12 bis del d.lgs. n.28/2010 a carico delle parti chiamate in mediazione non comparse personalmente al primo incontro ma a mezzo di delegato in persona del proprio difensore.
La condotta collaborativa delle parti e degli avvocati in mediazione è tematica scivolosa e complessa.
Buona fede e lealtà sono concetti non classificabili in modelli precostituiti, per cui individuare il momento costituivo della loro violazione richiede equilibrio e bilanciamento valutativo delle circostanze verificatesi nel caso concreto, tenuto conto anche del principio di riservatezza immanente all’istituto della mediazione che rende non semplice il ruolo del mediatore verbalizzante.
La fattispecie esaminata in primo grado dal Tribunale di Gorizia e in appello dalla Corte territoriale friulana concerne l’impugnazione di delibere assembleari da parte di un condomino, proprietario di unità immobiliari, che contestava l’irregolare convocazione assembleare eseguita da soggetto non autorizzato e chiedeva, tra l’altro, la condanna dei convenuti, individuati negli altri condomini attesa la mancanza di un amministratore di condominio, al pagamento della sanzione di cui all’art. 12 bis, co. 3 D. Lgs. 28/2010. Lamentava l’attore che le parti chiamate in mediazione non avevano partecipato personalmente alla procedura di mediazione obbligatoria senza giustificato motivo, ma avevano delegato alla partecipazione il proprio avvocato, privo di conoscenza dei fatti e del potere di conciliare.
Costituitisi in giudizio, i condomini giustificavano l’assenza personale in mediazione con la coincidenza della data fissata per il primo incontro di mediazione con il primo giorno di lavoro dopo il loro rientro dalle ferie, circostanza che rendeva improponibile e pregiudizievole una loro assenza dal lavoro.
Eccepivano che avevano comunque conferito delega con pieni poteri al proprio avvocato, il quale al primo incontro di mediazione aveva evidenziato l’estrema genericità della domanda di mediazione e chiesto di esplicitare le contestazioni.
Eccepivano altresì che l’istante si era opposto ad aggiornare l’incontro ad altra data e a precisare il contenuto dell’istanza per consentire un confronto effettivo sulle questioni oggetto di contestazione così assumendo una condotta contraria a buona fede.
Il Tribunale di Gorizia con sentenza n. 162/2024, pubblicata il 4 luglio 2024, pur accogliendo parzialmente la domanda dell’attore, per quel che qui rileva rigettava la domanda di condanna al pagamento della sanzione ex art. 12 bis d. lgs. n.28/2010, dal momento che i condomini avevano delegato alla partecipazione in mediazione il loro avvocato “evidentemente a conoscenza delle questioni oggetto della domanda di mediazione anche solo per il semplice fatto di essere stato presente all’assemblea del 21.7.2023”.
La sentenza veniva appellata dai convenuti e nel giudizio di secondo grado si costituiva l’originario ricorrente spiegando appello incidentale ed insistendo, tra l’altro, sulla condanna della parte resistente/parte appellante al pagamento delle sanzioni contenute all’art. 12 bis del d. lgs. n.28/2010, in quanto le controparti omisero di partecipare personalmente alla procedura di mediazione, senza allegare un giustificato motivo.
La Corte territoriale ha rigettato lo specifico motivo di gravame con considerazioni che, nell’evidenziare come la condotta dell’istante sia stata speculare a non consentire un reale confronto, tracciano una linea interpretativa dei comportamenti censurabili.
Secondo la Corte la conciliazione appariva comunque preclusa, e quindi anche nel caso in cui i convenuti in mediazione fossero comparsi, dall’aprioristico atteggiamento oppositivo dell’avv. … manifestatosi sia nel rifiutarsi di precisare le ragioni, invero del tutto carenti, dell’istanza di mediazione, priva dell’indicazioni delle censure mosse alle delibere impugnate, e tale quindi da impedire alle controparti di prendere posizione sulla stessa e di formulare una qualche proposta conciliativa, sia nell’opporsi a un aggiornamento dell’incontro, sollecitato - si evidenzia - dallo stesso mediatore, a seguito dell’allegazione dell’impedimento da parte del rappresentante avv. … proprio al fine di consentire la partecipazione personale degli altri condomini.
L’analisi del profilo censurato chiarisce che l’ipotesi sanzionatoria invocata dall’appellante incidentale è rimessa alla discrezionalità del giudice che valuta in base al caso specifico i giustificati motivi per delegare un terzo (eventualmente coincidente con l’avvocato), ipotesi certamente residuale ed eccezionale rispetto alla partecipazione personale delle parti ma pur sempre consentita se non strumentale ad ‘osteggiare’ il confronto.
Peraltro in tal senso si era già espresso il Tribunale di Firenze sez. III che con sentenza n. 316 del 15.03.2024 aveva affrontato il tema del potere di delegare un terzo per la partecipazione in mediazione, consentito solo in presenza di giustificati motivi, la cui valutazione è rimessa al giudizio discrezionale del giudice.
Nel caso di specie secondo la Corte di Trieste le parti invitate in mediazione, diversamente dalla parte istante, avevano dimostrato tutta l’intenzione di volere un confronto effettivo.
Infatti, pur nella loro impossibilità sia di partecipare al primo incontro che di comprendere l’oggetto delle contestazioni per l’estrema genericità della domanda di mediazione, avevano delegato alla partecipazione il loro avvocato che era a conoscenza dei fatti in quanto presente all’assemblea deliberativa su cui verteva il procedimento di mediazione de quo.
La parte istante invece si era opposta ad un rinvio dell’incontro, proposto dal mediatore sia per specificare le contestazioni mosse alle delibere assembleari sia per consentire la partecipazione personale degli altri condomini.
Secondo la Corte friulana la condotta assunta dalla parte istante ha integrato la violazione dell’obbligo di cooperazione leale e in buona fede previsto dal sesto comma dell’art. 8 D. Lgs. 28/2010, precludendo qualsiasi possibilità conciliativa e così determinando il fallimento della procedura di mediazione.
Pertanto il motivo di appello incidentale relativo alla domanda di condanna delle parti invitate/appellanti principali ex art. 12 comma 3 D. Lgs. n. 28/2010 è stato rigettato con compensazione delle spese per la reciproca soccombenza.