Delega non notarile per la mediazione al terzo o all’avvocato
25/11/2025
Stampa la pagina
Qualora la parte non possa o non voglia partecipare al procedimento di mediazione, cosa non auspicata ma nemmeno esclusa dalla legge, deve conferire a un terzo (o al proprio legale) una delega seu procura sostanziale.
Quest’ultima non deve avere necessariamente forma autenticata notarile; chiarissimo sul punto il dictum della Corte d’Appello di Milano che con la recente sentenza del 25.6.2025 ha statuito in merito alla non necessarietà della procura notarile per la delega al terzo che partecipa all’incontro in luogo della parte.
Non si può dimenticare che la Riforma Cartabia ha fortemente condizionato la delegabilità a terzi alla presenza di “giustificati motivi”, ribadendo e rafforzando il principio per cui la delega deve essere l’eccezione rispetto all’obbligo di partecipazione personale all’incontro.
Qualora la delega sia conferita al legale, quest’ultimo oltre al “potere di assistenza” (procura ad mediationem) cumulerà anche il “potere di rappresentanza” della parte, attraverso una procura sostanziale ad negotia che non va autenticata, non avendo l’avvocato alcun potere certificativo allo scopo.
La delega deve essere redatta attentamente seguendo i requisiti e le forme di cui al correttivo Cartabia che ha introdotto all’art. 8 il comma 4 bis, quindi:
- va conferita con atto sottoscritto
- la firma non deve essere autenticata dal legale
- contiene gli estremi del documento di identità del delegante
- (solo) nei casi di accordi soggetti a trascrizione avrà forma notarile.
Unicamente e residualmente dunque nell’ipotesi in cui si debba andare a sottoscrivere un accordo da trascrivere ex art. 2643 c.c., la delega dovrà essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (all’art. 11 comma 7 D.Lgs. 28/2010). Secondo i principi generali codicistici, e specificamente l’art. 1392 c.c., la procura avrà forma notarile ad esempio nel caso di un accordo di divisione ereditaria che trasferisca quote immobiliari o in caso di accordo accertativo di usucapione, ma non per controversie di locazione, di affitto d’aziende, di subfornitura, di impugnazione di delibere condominali etc...
La scrivente aggiunge -per come congegnata la norma dell’art. 8 comma 4- che è utile inserire anche nella delega l’indicazione del motivo della stessa (che dovrà essere un giustificato motivo).
Aggiunge infine la norma che: “Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.”
La Corte d’appello di Milano in ogni caso ha scritto lapidariamente e in modo tranchant circa la forma della delega:
“La giurisprudenza di legittimità, e quella di merito maggioritaria, non ha mai affermato che la procura sostanziale conferita per la partecipazione alla mediazione debba rivestire la forma di atto pubblico o essere autenticata da un pubblico ufficiale né nella normativa di riferimento è rinvenibile una tale previsione.
Si è affermata la sufficienza, sulla base degli artt. 1392 cod. civ. e 3, comma 3, del D. lgs n. 28/2010, di una libera procura sostanziale, che attribuisca al rappresentante poteri decisionali tali da consentirgli di disporre dei diritti oggetto della mediazione e di percorrere soluzioni conciliative.”
Si dà atto che la giurisprudenza maggioritaria già da tempo affermava la non necessarietà della delega al terzo con atto notarile (si vedano, tra le altre, Trib. Ravenna del 31.10.2022 n. 571, Trib. Roma 23/11/2021 n°18271 – Trib. Napoli 10/02/2022 n°1488 – C. App. L’Aquila 15/07/2021 n°1129 – Trib. Napoli 5.2.2021 n. 1167 - Trib. Velletri 19.10.2021 n. 1892 - Trib. Crotone 05/01/2021 – Trib. Pordenone 07/12/2020 n°647 – Corte Appello Napoli 29.9.2020 n. 3227 - Trib. Milano 11/06/2019 n. 5605).
Esistevano tuttavia anche pronunce più formalistiche quali il Tribunale di Genova con la sentenza del 15.5.2022 e il Tribunale di Pisa n. 1320 del 26.10.2022.
Ricordato fino allo sfinimento che è la presenza delle parti essenziale allo svolgimento della mediazione, come già affermato nella notissima pronuncia di Cassazione n. 8437/2019, la forma con cui la parte può conferire delega è chiara: la procura deve essere non notarile e sostanziale e contenere espressamente i poteri di “disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto”, da parte di un soggetto a conoscenza dei fatti.
Eventualità -quella della delega- cui ricorrere solo in caso di giustificati motivi, qualora non sia possibile un collegamento telematico (o secondo la modalità telematica o anche ai sensi del novellato art. 8 ter), ovvero richiedere un differimento dell’incontro.