CRITICHE DENIGRATORIE A COLLEGA: AVVOCATO SANZIONATO DAL CNF

di Antonino Galletti

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Il divieto di utilizzo di espressioni sconvenienti ed offensive e l’illiceità degli attacchi personali al collega, difensore della controparte, poiché la difesa non giustifica l’offesa.

L’art. 42 del Nuovo Codice deontologico forense,  approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014, pubblicato in GU Serie Generale n. 241 del 16.10.2024 e in vigore dal 16.12.2014, all’art. 42, in relazione alle notizie riguardanti il collega, ha stabilito che:

  1. L’avvocato non deve esprimere apprezzamenti denigratori sull’attività professionale di un collega.
  2. L’avvocato non deve esibire in giudizio documenti relativi alla posizione personale del collega avversario, né utilizzare notizie relative alla sua persona, salvo che il collega sia parte del giudizio e che l’utilizzo di tali documenti e notizie sia necessario alla tutela di un diritto”.

In caso di violazione dei canoni deontologici è stata prevista (al co. 3) “l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento”.

L’art. 52 del medesimo codice, recante il divieto di uso di espressioni sconvenienti o offensive, ha previsto che: “1. L’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. 2. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono la rilevanza disciplinare della condotta”.

La violazione dei precetti in questione “comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura” (co. 3).

In applicazione dei cennati canoni deontologici, il Consiglio Nazionale Forense ha affermato il principio secondo il quale l’avvocato non deve esprimere apprezzamenti denigratori sull’asserita incapacità professionale del collega di controparte, giacché ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, e quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e perciò, anche in tale ambito, deve in ogni caso astenersi dall’esprimere apprezzamenti denigratori sulle capacità professionali di un collega, che l’art. 42 del codice deontologico ammette non già in modo indiscriminato, ma solo se il Collega stesso sia parte del giudizio e se ciò sia necessario alla tutela di un diritto.

Diversamente, quando cioè la diatriba trascenda sul piano personale e soggettivo, l’esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti.

Nela fattispecie all’esame dei giudici di Via Arenula l’avvocato aveva inviato una email al collega, difensore della controparte, dove aveva scritto “P.S. Un consiglio: domani dia un’occhiata alle mie memorie 183 e se le riesce si vergogni”; oltretutto, nelle cennate memorie affermava che le tesi avversarie fossero così “assurde” da dimostrare “palmari carenze sul piano tecnico giuridico”.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cosimato), sentenza n. 73 del 13 marzo 2024

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