Celebrazione a distanza delle udienze civili e penali pubblicato il provvedimento del DGSIA

di Giancarlo Renzetti

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Il 10.3.20 è stato pubblicato, sul Portale dei Servizi Telematici, il Provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati previsto dall’art. 2 del decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria” (pubblicato sulla G.U., SAG, n. 60 dell’8 marzo 2020).

L’art. 2, comma secondo, lett. f), del Decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, ha introdotto la possibilità di svolgere le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, con collegamenti da remoto regolati con provvedimento del Direttore generale della Dgsia.

Il tempestivo provvedimento Direttore Generale S.I.A. rende ora concretamente possibile lo svolgimento delle udienze civili mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice.

I software ammessi sono Skype for business (sul lato server, mentre sul lato client è sufficiente la versione normale di Skpye) e Teams della Microsoft, già a disposizione dell’amministrazione e che i giudici possono farsi installare dal proprio tecnico CISIA.

Lo   svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se e' prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalita' di collegamento. 

All'udienza il giudice da' atto a verbale delle modalità' con cui si accerta dell'identità' dei soggetti partecipanti e, ove  trattasi  di  parti, della loro libera volontà'. Di tutte le ulteriori operazioni e' dato atto nel processo verbale

Tale modalità può essere utilizzata, in alternativa, anche per le udienze penali ove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare ed il suo difensore e qualora il numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità.

In difetto viene confermato -  per le udienze penali con persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare - l’uso degli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari ai sensi dell’art. 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Avv. Giancarlo Renzetti – Delegato Cassa Forense Lazio


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