CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA PER I PROFESSIONISTI WORK IN PROGRESS

di Andrea Parlagreco

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Con il Decreto Legge N. 18 del 17 Marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” che recepisce i precedenti DL sono state introdotte importanti novità in riferimento alla gestione dei rapporti di lavoro.

Il Titolo II Misure a sostegno del Lavoro al Capo I, in tema di ammortizzatori sociali estende le misure speciali a tutto il territorio nazionale.

In particolare, l’art. 22 del D.L. 18 del 17/3/2020, introduce Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga. 

La prima discriminante di accesso all’istituto della Cassa Integrazione in Deroga riguarda i soggetti: tutti coloro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in conseguenza dell’emergenza COVID 19 e pertanto allo stato vi rientrano gli studi legali. 

Si fa pertanto riferimento a tutti i soggetti ai quali non si applica la CIGO o CIGS e non abbiano accesso al FIS, Fondo Integrazione Salariale. 

I datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, come la maggioranza degli studi legali, non sono tenuti a raggiungere un accordo con le OO.SS più rappresentative a livello nazionale.

Chi occupa più di 5 dipendenti dovrà comunicare, preferibilmente via pec, alle OO.SS. la volontà/necessità di accedere alla CIG in deroga dando la disponibilità al raggiungimento di un accordo. Qualora non venga raggiunto un accordo? Noi riteniamo che la finalità sia quella di tutelare i lavoratori e la continuità aziendale pertanto, successivamente alla comunicazione, fatta alle OO.SS. più rappresentative, si possa accedere alla CIG in deroga anche in assenza di accordo o in caso di accordo negativo. 

Il riconoscimento della CIG in deroga ha effetto retroattivo. Il comma 3 dell’art. 22 recita: “Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.”

Pertanto, i datori di lavoro, per i dipendenti assunti sino al 23.2, che hanno ridotto o sospeso l’attività a far data dal 23 febbraio 2020 o giorni successivi, possono accedere alla CIG in deroga. Il comma introduce uno stanziamento per tale misura che allo stato attuale non sappiamo come verrà utilizzato. Ci auguriamo non sia nelle intenzioni del legislatore prevedere un Click Day perché ciò mortificherebbe tutti gli aventi diritto e gli intermediari che ne dovrebbero curare la pratica.

Lo stesso comma ci dice che le risorse saranno ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Sono ora necessarie circolari INPS esplicative delle corrette procedure per accedere ai benefici introdotti. 

L’INPS con il messaggio n. 1287 del 20 marzo 2020, che riporta la sintesi operativa per la CIG in deroga, il quale fornisce le prime informazioni di quanto indicato nel Decreto Legge n. 18/2020.

Inps Servizi

Dott. Andrea Parlagreco  Consulente del Lavoro in Roma


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