Brevi cenni sui controlli delle Casse previdenziali (II parte)
20/09/2012
Stampa la paginaSembrerebbe che società di revisione e collegio sindacale siano tra loro in contrasto ed addirittura incompatibili, ma non è così perché entrambi gli organi di controllo trovano una comune previsione nel d.lgs. 509/1994 che si pone come norma speciale rispetto alla disciplina civilistica. Essi svolgono due funzioni essenzialmente diverse pur se necessariamente coordinate e comunicanti tenuto conto anche della nuova disciplina dei doveri del collegio prevista dal d.lgs. 123/2011.
Non sembra pertanto che possano sorgere dubbi in ordine alla piena competenza della società di revisione alla certificazione del bilancio.
La Vigilanza
Il potere di vigilanza svolto dai ministeri è finalizzato alla verifica del corretto esercizio dei poteri affidati agli enti onde garantire il corretto raggiungimento dei fini di rilievo pubblicistico.
Si estrinseca nel controllo in forma diretta sugli atti degli enti che può dar luogo ad approvazione o diniego di approvazione con l’effetto di impedire l’efficacia delle deliberazioni riguardanti le norme statutarie, regolamentari, di modifica delle misure contributive e delle prestazioni; ed in forma indiretta in base alle risultanze dell’attività del collegio sindacale.
La vigilanza dei ministeri comporta anche poteri sostitutivi e sanzionatori che determinano, in casi eccezionali, la nomina di commissari straordinari e commissari liquidatori nei casi di dissesto economico finanziario e di cattiva gestione con gravi violazioni di legge.
Determinanti appaiono inoltre i controlli sui bilanci annuali preventivi e consuntivi che si aggiungono a quelli del collegio sindacale e di altri organismi che pongono quindi il bilancio e la gestione economica e patrimoniale come l’oggetto cardine dei controlli.
L’autonomia attribuita ai soggetti riconosciuti come dotati di personalità giuridica di diritto privato, è rimasta pressocché intatta o illesa per circa un decennio.
Tuttavia, oltre ai controlli esercitati dai ministeri vigilanti, vincoli e controlli si sono fatti più stringenti tanto che addirittura, sin dal momento della nascita di queste nuove entità, la legge n. 335 del 1995, istituiva con l’art. 1, comma 44, il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale che esercitava i suoi controlli anche sui bilanci dei nuovi enti previdenziali.
Non è da trascurare il ruolo svolto anche dalla Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale (costituita con l’art. 56, comma 1 della legge 9 marzo 1989 n. 88) anche in riferimento agli enti privatizzati ai fini di un miglioramento dei sistemi di governance di tali enti, dell’equilibrio dei bilanci, dei risultati della gestione nonché delle prospettive future in termini di sostenibilità del sistema previdenziale in relazione con le linee tendenziali dell’economia.
A decorrere dal 2005, per problemi di finanza pubblica, le casse previdenziali, unitamente ad altri enti ed organismi pubblici inseriti nell’elenco predisposto dall’Istat, sono state anche assoggettate a particolari limitazioni di spesa nell’ambito delle spese correnti (in particolare i consumi intermedi e le spese di personale), secondo l’espressione di una impostazione pubblicistica dei bilanci.
Successivamente, per accentuare maggiormente il controllo da parte pubblica su questi enti con la manovra finanziaria del 2007, il legislatore ha richiesto per il futuro, bilanci tecnici con proiezione attuariale a lungo termine per verificare la sostenibilità finanziaria del debito previdenziale per almeno 30 anni (mentre prima era riferita soltanto a 15 anni) e ad oggi addirittura dilatata a 50 anni.
Infatti con l’art. 24, comma 24 del d.l. n.201/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011, si prevede che la sostenibilità deve essere assicurata esclusivamente tramite l’equilibrio tra entrate contributive ed uscite per prestazioni nell’arco temporale di 50 anni.
Qualora ciò non sia conseguibile attraverso misure adeguate, si applicherà il sistema contributivo pro-rata per tutti gli iscritti a decorrere dal gennaio 2012 ed un contributo di solidarietà per gli anni 2012 e 2013 a carico dei pensionati nella misura dell’1%.
Ancora, sollevando l’interrogativo se le casse professionali sono ancora realmente enti di diritto privato, la manovra finanziaria 2011 (legge n. 122/2010) ha subordinato al controllo ministeriale le operazioni di acquisto e vendita degli immobili e l’utilizzo dei relativi introiti da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza.
Da ultimo, l’art. 14 del d.l. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni nella legge n. 111 del 15 luglio 2011, nel confermare la norma dell’art. 8, comma 15 della legge n. 122/2010 sulle modalità di gestione della compravendita degli immobili appena soprarichiamata, affida alla COVIP (commissione di vigilanza sui fondi pensione) il controllo sugli investimenti e sulla composizione del patrimonio della casse privatizzate nonché, con l’art. 32, comma 12, proprio per sottolinearne l’appartenenza al mondo pubblicistico, ha chiarito che le casse sono assoggettate alla disciplina del codice degli appalti (d.lgs.163 e successive modifiche).
L’attività di controllo da parte della Covip potrà essere sia cartolare che ispettiva ed il suo esito dovrà essere riferito ai ministeri vigilanti per poter loro consentire l’esercizio dei poteri di vigilanza dettati dal d.lgs. 509/94.
Il conferimento dei nuovi compiti alla Covip, decreta la soppressione del controllo affidato al Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e un decreto ministeriale (di concerto tra Economia e Lavoro) ad oggi ancora non formalizzato, disciplinerà le modalità di controllo sulla gestione ivi comprese le attività prima svolte dal Nucleo di valutazione al quale resteranno affidati i compiti di monitoraggio e di analisi della spesa previdenziale sulla base dei dati messi a disposizione dalla Covip e dai Ministeri vigilanti.
Sempre in tema di vigilanza, un’ulteriore novità è intervenuta con l’art. 13 del decreto legge sulla spending review (d. l. n. 95 del 6 luglio 2012 ) che istituisce l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale (I.V.A.R.P.) con personalità giuridica di diritto pubblico, assorbendo quasi tutte le competenze delle due autorità COVIP e ISVAP che vengono invece soppresse a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto della nuova autorità.
Per quanto riguarda invece le competenze già affidate alla COVIP dall’art. 14 del d.l. 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011 n. 111, ovvero le competenze in tema di casse di previdenza professionali, le stesse sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Questi nuovi assetti normativi portano ad una rivisitazione dell’autonomia gestionale delle Casse che sarà sicuramente indirizzata verso regole di investimento ed altro sulla base di principi già vigenti per i fondi pensione.
Corte dei Conti
Il controllo della Corte dei Conti, previsto dall’art. 3 del d.lgs.509/94, non si svolge sui singoli atti ma è un controllo successivo generale sulla gestione nel suo complesso come del resto previsto dalla legge n. 259 del 21 marzo 1958 per tutti gli enti pubblici al fine di assicurarne legalità ed efficacia di gestione ed i cui risultati vengono annualmente – con la cosiddetta attività di referto - riferiti al Parlamento per rendere più incisivo il controllo di quest’ultimo sull’esecutivo.
Il controllo si svolge quindi sui bilanci, sulle relazioni degli amministratori e dei sindaci e su ogni informazione e notizia che la Corte ha facoltà di richiedere e non è teso a bloccare l’efficacia degli atti, ma gli eventuali rilievi sono tesi a sollecitare interventi correttivi da parte del legislatore, dei Ministeri vigilanti e dell’ente stesso.
Da ultimo, si possono citare, anche se adottati su base volontaria, i controlli interni svolti dall’internal auditor e dall’organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001.
Entrambi questi organismi svolgono attività professionali di supporto al consiglio di amministrazione e alla dirigenza volte (il primo) a migliorare l’assetto organizzativo, assicurare e garantire la costante crescita dell’efficacia ed efficienza organizzativa ed (il secondo) a verificare l’effettività e l’aggiornamento del modello organizzativo adottato per la prevenzione di eventuali reati commessi dai soggetti che agiscono per l’ente, onde poterne escludere la connessa responsabilità amministrativa.
Nell’attuale fase storica, tenuto conto che l’accento è indubbiamente posto sulle funzioni pubblicistiche svolte dalle casse privatizzate, la cui iscrizione e contribuzione è obbligatoria e che sostanzialmente fanno parte del sistema previdenziale così rilevante nel sistema della finanza pubblica, il sistema dei controlli delle Casse si sta sempre più affollando di nuovi attori con una contemporanea estensione delle aree soggette a controllo ed un parallelo restringimento, a favore della pubblica amministrazione, dell’autonomia che dovrebbe contraddistinguere i soggetti riconosciuti come dotati di personalità giuridica di diritto privato.
Sarebbe pertanto auspicabile che i “controlli“ vengano svolti tenendo conto delle finalità istituzionali perseguite nel rispetto dell’autonomia degli enti e della tutela previdenziale obbligatoria degli iscritti e che venga messa in evidenza la necessità di una funzione di coordinamento tra tutti i soggetti interessati tesa ad evitare dispendi di energie e risorse e ad una ottimizzazione dell’attività di controllo.
Dott. Alessandro Giuliani - Presidente del Collegio sindacale
di Cassa Forense