Brevi cenni sui controlli delle casse previdenziali

di Alessandro Giuliani

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Nello stesso tempo, sono stati previsti una serie di vincoli e controlli pubblici (ministeri vigilanti e Corte dei Conti) che si sono fatti più stringenti rispetto alle precedenti norme che regolavano gli enti previdenziali proprio perché, nonostante la maggior autonomia, le Casse rientrano ancora nell’orbita di quelli che vengono definiti organismi di diritto pubblico a seguito del persistere dell’obbligo di iscrizione e contribuzione.
Il sistema specifico dei controlli pubblici sulle associazioni e fondazioni di diritto privato previsto dall’art. 3 del d.lgs 509/94, controlli che in parte si sovrappongono ed in parte sostituiscono quelli generali previsti dal codice civile, si incentra sui seguenti criteri:
- il potere di vigilanza è attribuito al Ministero del lavoro che lo esercita di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e degli altri ministeri competenti (nel caso di Cassa Forense quello della Giustizia);
- la composizione dei collegi sindacali, oltre ai rappresentanti di categoria, deve assicurare la presenza di rappresentanti delle amministrazioni vigilanti;
- il controllo generale sulla legalità ed efficacia della gestione delle assicurazioni obbligatorie per assicurarne la legalità e l’efficacia è demandato alla Corte dei Conti;
- inoltre, è anche previsto un controllo esterno di tipo non pubblicistico sui bilanci annuali assoggettati a revisione contabile indipendente e a certificazione da parte di soggetti iscritti nel registro di cui all’art.1 del d.lgs. n. 88/1992 (ex registro revisori contabili ora apposito registro dei revisori legali dei conti).


Il Collegio sindacale


Prima della riforma del diritto societario (d.lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003) entrato in vigore nel gennaio 2004, l’art. 2403 del codice civile elencava i doveri del collegio sindacale addossando allo stesso compiti di controllo non solo di legalità ma anche di tipo contabile.
Con la riforma del 2003 si è introdotto il principio della separazione tra controllo contabile e controllo di gestione che può essere superato attraverso apposite disposizioni statutarie nei soli casi previsti dalla legge (artt. 2409 bis e 2477 c.c.).
La nuova formulazione dell’art. 2403 c.c. dispone infatti al primo comma che “il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”; ed al secondo comma che il collegio “ esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall’art. 2409 bis , terzo comma“.
La preminente funzione di controllo svolta dal collegio è prevalentemente diretta nei confronti dell’attività degli amministratori e stante il testo dell’art. 2403 c.c. sembrerebbe lecito ritenere che il controllo svolto dai sindaci possa avere ad oggetto oltre che la legittimità degli atti , anche il merito dell’attività amministrativa, o meglio, la verifica dell’osservanza dei criteri di opportunità e convenienza perché una cattiva amministrazione implicherebbe una violazione da parte degli amministratori dell’obbligo di diligenza sul cui rispetto il collegio sindacale ha il dovere di vigilare.


Nell’esercizio della funzione di controllo i sindaci hanno anche poteri istruttori ed ispettivi sia individuali che collegiali. Essi infatti in qualsiasi momento possono procedere anche individualmente ad atti di ispezioni e controllo.
Si è quindi voluto enfatizzare l’attività del collegio che non è più tenuto ad un semplice controllo di legittimità ma anche di merito nel rispetto dei principi di sana amministrazione.
Particolare ed innovativa attenzione è posta all’aspetto strutturale del controllo, essendo imposto al collegio di vigilare sull’adeguatezza dell’organizzazione amministrativa e contabile in modo effettivo e concreto.
In questa prospettiva, restano separate le funzioni di controllo contabile, affidabili anche ad altro soggetto (una società di revisione o un revisore) e costituite da un insieme di procedure atte ad individuare la correttezza delle rilevazioni contabili, nonché i rischi e gli errori significativi nei bilanci ed identificare gli opportuni criteri per la valutazione dei suddetti rischi.
A chiarire l’incertezza normativa sul trattamento da riservare agli enti per i quali non si delineavano chiaramente i titolari delle funzioni di controllo contabile, è intervenuto l’art. 1, comma 159 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 che prescrive :”Limitatamente ai soli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, i collegi sindacali continuano ad esercitare il controllo contabile e per essi non trova applicazione l’art. 2409 bis, terzo comma del codice civile”.
La combinazione delle funzioni di controllo di gestione e di controllo contabile (ora revisione legale dei conti) in capo al collegio sindacale degli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, è rimasta sostanzialmente inalterata anche dopo le recenti modifiche normative.
Con il d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, si è recepita la direttiva comunitaria 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati rivisitando gli obblighi posti a carico dell’organo di controllo nei soggetti societari obbligati alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale.


Con l’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 “legge di contabilità e finanza pubblica” si dispone che le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e si precisa che per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche, come individuati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari e che la ricognizione delle amministrazioni pubbliche è operata annualmente dall’ISTAT con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta ufficiale entro il 31 luglio.
La Cassa Forense è sempre stata inclusa in tali elenchi.
Inoltre, il decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 (riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile), emanato su delega della citata legge 196/2009, ha espressamente abrogato l’art. 1, comma 159, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che affidava ai collegi sindacali degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria l’esercizio del controllo contabile. Contestualmente, all’articolo 20 del titolo III “Controlli dei collegi dei revisori dei conti e sindacali presso gli enti ed organismi pubblici”, in luogo di una relatio sostanziale come di consueto finora avvenuto con le norme del codice civile riguardanti i collegi sindacali e la revisione legale dei conti delle società , è enunciata, espressamente e distintamente, una serie di compiti e doveri dei collegi dei revisori e sindacali per regolamentarne l’attività di controllo presso gli enti ed organismi pubblici di cui all’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196.


Il comma 3 recita: ”La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall’Istat con proprio provvedimento e pubblicata nella gazzetta ufficiale entro il 30 settembre.”.
A dare maggior rilevanza all’elenco Istat quale fonte per la qualificazione di enti ed organismi pubblici rientranti nel concetto di pubblica amministrazione, è poi intervenuto l’art. 5, comma 7, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012 n. 44 che, nel riscrivere i commi 2 e 3 dell’art. 1 della legge n. 196/2009 ha ribadito e precisato che ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l’anno 2011, enti e soggetti indicati a fini statistici nell’elenco Istat del 24 luglio 2010 e a decorrere dall’anno 2012, gli enti ed i soggetti indicati a fini statistici nell’elenco Istat del 30 settembre 2011. I successivi aggiornamenti, pubblicati annualmente dall’Istat entro il 30 settembre, saranno effettuati sulla base delle definizioni di specifici regolamenti dell’unione europea.
Pertanto ne dovrebbe conseguire che i collegi sindacali degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria in quanto facenti parte del sistema delle pubbliche amministrazioni come organismi pubblici, per l’esercizio dei propri compiti e funzioni debbono fare riferimento al d.lgs 123/2011 ed in particolare all’art. 20 che, a ben vedere, risulta una aggregazione delle disposizioni del codice civile in tema di doveri del collegio sindacale che di quelle del controllo legale dei conti nelle società di capitali, oltre che alle norme del codice civile in quanto applicabili.
In conclusione, al collegio sindacale di Cassa Forense sono devoluti sia il controllo di legittimità sia il controllo contabile (ora revisione legale).

(continua ...)

Alessandro Giuliani - Presidente Collegio dei Sindaci di Cassa Forense

 

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