Avvocato incinta il giudice nega il legittimo impedimento del difensore

di Avv. Andrea Borgheresi

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Al Tribunale di Roma, Prima Sezione Civile, nell’ambito di un procedimento di separazione tra coniugi, il Giudice, al termine di una udienza tenutasi nel mese di marzo appena trascorso, disponeva un rinvio all’udienza del 16 aprile 2019, nonostante l’avvocato, in evidente stato di gravidanza, avesse fatto presente che il parto era previsto per lo stesso mese di aprile (pare addirittura per il giorno successivo a quello dell’udienza di rinvio).

Il Giudice, invece di rinviare il processo per “legittimo impedimento”, riportava a verbale che si riservava di valutare le “determinazioni della controparte, attesa la natura del procedimento e degli interessi sottesi”.

Portato a conoscenza dei fatti il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, rilevata la gravità dell’accaduto e la palese violazione dell’art. 1, comma 465 e 466 della L. 27 dicembre 2017, n. 205, che disciplina la possibilità per gli avvocati in stato di gravidanza di chiedere rinvii di udienza e decorrenza di termini, tenendo conto del periodo gestazionale di due mesi anteriori alla data presunta del parto e di tre mesi successivi (cfr. artt. 81 bis c.p.c. e 420 ter c.p.p.), ha denunciato al Presidente del Tribunale la situazione occorsa alla Collega, riservandosi di proporre ulteriori azioni.

A seguito del tempestivo intervento del Consiglio dell’Ordine il Giudice ha disposto un rimvio dell’udienza più in la nel tempo, riconoscendo dunque il legittimo impedimento dell’avvocato, prima negato.

Anche la Corte di Cassazione (Sez.VI Penale, Sentenza n. 56970/2018) si è pronunciata sul tema del legittimo impedimento da parte del difensore legato a ragioni derivanti dallo stato di gravidanza, rilevando che, ai sensi dell’art. 420 ter comma 5 bis del c.p.p., “agli effetti di cui al comma 5 il difensore che abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data del presunto parto e nei tre mesi successivi” e che tale norma “ha codificato, anche a seguito di numerosi e risalenti protocolli di intesa tra Consigli dell'Ordine e le corrispondenti Autorità Giudiziaria, un sistema di tutela, in linea con il diritto di difesa e con il principio di eguaglianza sostanziale previsto dall'art. 3 della Costituzione.

La tutela della salute della lavoratrice in gravidanza o nei primi mesi di vita del bambino è una conquista di civiltà, negare tale tutela alle libere professioniste vuol dire riportare indietro le lancette della storia e gli avvocati non possono permetterlo.

Avv. Andrea Borgheresi – Delegato Cassa Forense

 


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