Avvocato domiciliatario, procura congiunta, soggetto obbligato al pagamento del compenso

di Leonardo Carbone

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Accade spesso che il cliente non vuole “abbandonare” il suo difensore “abituale” anche quando deve instaurare un giudizio in una sede diversa da quella in cui opera il suo difensore di “fiducia”. Quest’ultimo, allora è costretto a ricorrere alla collaborazione di un collega esercente nella sede in cui deve essere radicata la causa.

Infatti, non è infrequente che una parte, la quale debba essere rappresentata e difesa in un giudizio destinato a svolgersi in una città diversa da quella della propria residenza, non conoscendo legali di quel foro, si rivolga ad un professionista della propria città, e che sia poi quest’ultimo a metterla in corrispondenza con un legale del foro ove deve avere luogo il processo, al quale (talvolta congiuntamente con il legale con cui ha rapporto diretto) la parte medesima conferisce mandato ad lite.

Nel qual caso è possibile che la parte abbia inteso intrattenere un rapporto di clientela unicamente con il professionista che già conosceva, e abbia conferito al legale dell’altro foro soltanto la procura tecnicamente necessaria all'espletamento della rappresentanza giudiziaria: sicché il mandato di patrocinio in favore di quest’ultimo non proviene dalla parte medesima, bensì dal primo professionista, che ha individuato e contattato il legale del foro della causa e sul quale graverà perciò l’obbligo di corrispondere il relativo compenso.

Sempre più spesso vi sono “dissidi” sul soggetto obbligato al pagamento del compenso all'avvocato domiciliatario,  “dissidi” che  si complicano allorché è  l’avvocato che incarica un collega di svolgere attività procuratoria nell'interesse del proprio cliente .

Per individuare il soggetto obbligato al pagamento del compenso all'avvocato domiciliatario (avvocato o cliente) occorre accertare, di volta in volta, in quale delle diverse situazioni di fatto si verta: è necessario ricostruire nei dettagli i rapporti tra le parti per determinare i rapporti obbligatori, e cioè non deve essere valutato l’aspetto formale quanto piuttosto il rapporto sostanziale che si crea direttamente tra il dominus e il corrispondente, poiché ciò impone al dominus l’obbligo di intervenire per tutelare i diritti del collega.

Al fine di individuare il soggetto obbligato al versamento del compenso per l’attività svolta dal domiciliatario, è necessario, quindi, ricostruire i rapporti tra le parti e determinare i rapporti obbligatori, in quanto è obbligo del mandante (avvocato o cliente) corrispondere il compenso all'avvocato (Cass. 3.9.2016 n. 19416, in Foro it., 2016, I,  3850); per quest’ultima sentenza,

“obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore per l'opera professionale richiesta non e' necessariamente colui che ha rilasciato la procura alla lite, potendo anche essere colui che abbia affidato al legale il mandato di patrocinio, anche se questo sia stato richiesto e si sia svolto nell'interesse di un terzo. Si instaura in tale ipotesi, un altro distinto rapporto interno ed extraprocessuale regolato dalle norme di un ordinario mandato, in virtù del quale la posizione del cliente viene assunta non dal patrocinato ma da chi ha richiesto per lui l'opera professionale. Pertanto e' da stabilire, in concreto, se il mandato di patrocinio provenga dalla stessa parte rappresentata in giudizio, o invece da un altro soggetto che abbia perciò assunto a proprio carico l'obbligo del compenso”. 

 Nel caso in cui sia stato conferito un incarico ad un avvocato da parte di altro avvocato ed in favore di un terzo,  la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 3.8.2016 n. 16261; Cass. 29.9.2004 n.19696) è nel senso  che  al fine di individuare il soggetto obbligato a corrispondere il compenso  professionale al difensore, occorre tenere presente che il rapporto di prestazione d’opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l’avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma, idonea a  manifestare inequivocabilmente  la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento del compenso.

Il riportato  principio opera anche quando  l’incarico defensionale sia stato conferito da un avvocato da parte di altro avvocato ed in favore di un terzo  e con procura congiunta.

In tale caso, in presenza di procura congiunta, si deve presumere la coincidenza del contratto di patrocinio con la procura alle liti, salvo che venga provato, anche in via indiziaria, il distinto rapporto interno ed extraprocessuale di mandato esistente tra i due professionisti e “che la procura rilasciata in favore di entrambi era solo lo strumento tecnico necessario all'espletamento della rappresentanza giudiziaria,indipendentemente dal ruolo di dominus svolto dall'uno rispetto all'altro nell'esecuzione concreta del mandato” (Cass.  12.3.2020 n. 7037).

 E ciò in quanto, il cliente del professionista non è necessariamente  colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d’opera intellettuale, ma colui che, stipulando il relativo contratto, ha conferito incarico al professionista ed è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo.

Avv. Leonardo Carbone - Direttore Responsabile della Rivista 

    


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