AVVOCATI ADDETTI ALL’UFFICIO DEL PROCESSO: PROBLEMATICHE PREVIDENZIALI E DEONTOLOGICHE

di Leonardo Carbone

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Sono state definitivamente approvate le graduatorie di merito e dei vincitori, per ciascun Distretto di Corte di appello e per la Corte di Cassazione, per il reclutamento a tempo determinato di 8171  unità di personale non dirigenziale  con il profilo di addetto all’Ufficio del processo.

Sono in corso le procedure di scelta della sede dei candidati collocati utilmente nelle graduatorie dei vincitori, e la successiva immissione in possesso dei vincitori negli uffici avverrà a partire dal 21 febbraio 2022 (e dal 14 febbraio per gli addetti all’Ufficio di Cassazione).

I candidati avvocati vincitori del concorso per gli uffici del processo si pongono tutti sia il  problema della  compatibilità o meno del nuovo incarico con l’iscrizione all’albo professionale, che della posizione previdenziale (che fine fanno i contributi versati alla Cassa Forense? posso continuare ad essere iscritto alla Cassa Forense? i contributi  sui compensi per l’incarico di addetto all’ufficio del processo vanno versati all’Inps o alla Cassa Forense?), problematiche già evidenziate in un mio precedente articolo dell’8.11.2021 su questa rivista.

Per la soluzione dei problemi innanzi evidenziati, occorre partire dalla normativa in vigore.

La l. 29.12.2021 n.233 (che ha convertito con modificazioni il d.l. 6.11.2021 n.152), per gli avvocati assunti a tempo determinato  “nell’ufficio del processo”, ha confermato (art.31) la possibilità di mantenere l’iscrizione sia all’albo professionale che alla Cassa Forense.

A). - Iscrizione albo professionale

Per gli avvocati addetti all’Ufficio del processo, l’art.31 citato prevede espressamente che

l’eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d’ufficio”.

Tale generica ed ampia formulazione non risolve, però, per gli avvocati addetti all’ufficio del processo tutti i problemi.

Infatti, per gli avvocati in questione, la normativa pur consentendo loro di rimanere iscritti all’albo professionale, è difficile sostenere, però, che tale iscrizione all’albo consente di esercitare la professione nel circondario del tribunale dell’ufficio del processo cui è addetto. Evidenti motivi di opportunità “sconsigliano” tale possibilità; nel caso di ufficio del processo “situato” in Corte di appello, la (eventuale) “incompatibilità” dell’esercizio della professione è estesa a tutto  il distretto della Corte di appello?

Alla figura “ibrida” dell’avvocato addetto all’ufficio del processo, si applicano tutti gli istituti del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, quali ad esempio, malattia, ferie, permessi, attività sindacale…..?

Sulle incompatibilità menzionate non si può  ignorare il dovere per l’avvocato di evitare incompatibilità previsto dall’art.6 del codice deontologico forense, articolo che (2 comma) così recita: “2. L’avvocato non deve volgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione”.Sarebbe utile sul punto qualche “indirizzo” da  parte del Consiglio Nazionale Forense.

B). - Iscrizione alla Cassa Forense

Per gli avvocati addetti all’Ufficio del processo la norma statuisce che

possono mantenere l’iscrizione….ai regimi previdenziali obbligatori di cui al d.lgs. 30.6.1994 n.509”, e quindi alla Cassa Forense, prevedendo, peraltro, una ricongiunzione gratuita della posizione assicurativa per avere una pensione rapportata all’attività  lavorativa espletata anche presso l’ufficio del processo (“ E’ in ogni caso escluso qualsiasi onere a carico del professionista….per la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b) nel caso in cui lo stesso non  opti per il mantenimento dell’iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza”).

Da quanto sopra ne consegue che, ferma restando la possibilità per l’avvocato che ha vinto il concorso per l’ufficio del processo di mantenere l’iscrizione alla Cassa Forense e di beneficiare comunque di eventuale ricongiunzione gratuita dei periodi assicurativi relativi al periodo di lavoro presso l’ufficio del processo, occorre evidenziare che numerose  sono le problematiche “previdenziali” ancora da “chiarire”:

nel caso di opzione per  il mantenimento dell’iscrizione alla Cassa, la contribuzione da versare alla Cassa  è solo quella prevista dalla l.n. 576/80 e quindi anche con l’obbligo di versare i minimi contributivi?

Sui compensi erogati dal Ministero della Giustizia la contribuzione si versa all’Inps oppure alla Cassa…ed in quest’ultimo caso il datore di lavoro (Ministero della Giustizia) versa solo il contribuito integrativo mentre quello soggettivo sarebbe a carico dell’avvocato addetto all’ufficio del processo? E la contribuzione per la maternità si versa all’Inps o alla Cassa?

Per la soluzione dei problemi innanzi evidenziati, occorre, quindi, aspettare l’emanando decreto ministeriale….ma anche l’intervento del Consiglio Nazionale Forense per eventuali – ma opportune - “precisazioni” sulle incompatibilità ex art.6 del codice deontologico forense per gli avvocati addetti all’ufficio del processo.


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