L’accesso al reddito di ultima istanza è riservato agli iscritti in via esclusiva alla Cassa

di Giancarlo Renzetti

Stampa la pagina
foto

L’art. 34 del DL 8 aprile 2020 n. 23, ha precisato che ai fini del riconoscimento dell'indennità' di cui all'articolo 44 del d.l.  17 marzo 2020, n. 18, c,d, reddito di ultima istanza, i professionisti  iscritti agli enti di diritto privato di previdenza  obbligatoria  devono intendersi non titolari  di  trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva.

E’ una specifica ulteriore rispetto a quanto previsto dal Decreto interministeriale del 28 marzo 2020, che ha esteso  ai liberi professionisti iscritti alle gestioni previdenziali di categoria, l’indennità di 600 euro, già prevista per gli altri lavoratori autonomi, dall’art .44 del D.L.  n. 18/2020.

A titolo esemplificativo tale domanda, prima della specifica di cui all’art.34, poteva essere presentata da iscritti alla Cassa che svolgevano anche attività di insegnamento.

Tale espressa previsione normativa, inserita al Capo  IV MISURE FISCALI E CONTABILI del D.L. 23/2020 ha reso necessario richiedere agli iscritti che abbiano presentato domanda una ulteriore dichiarazione attestante l’iscrizione in via esclusiva a Cassa Forense..

Si tratta di un versamento  nell'attualità a Cassa Forense, con esclusione di ogni altra contribuzione a  forme previdenziale esterne agli enti di diritto privato di previdenza.

La dichiarazione è necessaria in quanto Cassa Forense non è in possesso dei dati per verificare, autonomamente, l’iscrizione all’Inps o ad altro Ente Previdenziale del proprio iscritto.

Tale integrazione non influirà in alcun modo sull'ordine cronologico delle domande.

A partire da domani 10 aprile 2020,  nell’area riservata del sito della Cassa, sarà disponibile l’apposita procedura. 

Avv. Giancarlo Renzetti - Delegato Cassa Forense


Altri in INFO CASSA