La mediazione nell'opposizione a decreto ingiuntivo la questione alle sezioni unite
14/11/2019
Stampa la paginaLa Suprema Corte è tornata ad affrontare la questione della parte onerata della introduzione del procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e la conseguenza della sua mancata introduzione.
Con ordinanza 16 settembre 2019 n.23003, la sesta sezione della Corte ha confermato che l’onere grava sull'opponente e che il mancato esperimento del procedimento di mediazione ha come conseguenza l’improcedibilità dell’opposizione e la definitività del decreto ingiuntivo opposto.
La Corte conferma i principi dell’unico precedente 2015, n.24629:
la ratio della norma deve essere interpretata in conformità al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l’opponente ha interesse ad introdurre
- la procedibilità deve essere collegata alla formale introduzione del giudizio di merito - mediante la notifica dell'atto di opposizione - in ragione della logica deflattiva del processo cui tende il meccanismo conciliativo;
- grava sulla parte che promuove il giudizio di opposizione l'onere di assolvere tale condizione di procedibilità;
- in caso di mancato assolvimento di tale condizione di procedibilità sarà l’opposizione a rimanere travolta dalla declaratoria di improcedibilità.
La pronuncia si segnala anche per un sostanziale obiter dictum relativo alla natura perentoria del termine di opposizione “che, in difetto di espressa norma di legge, non viene ad essere sospeso dalla proposizione della istanza di mediazione divenendo definitivo ed irrevocabile il decreto di condanna in caso di omessa attivazione dell'opponente”, che si pone in aperto contrasto con orientamenti di merito e di legittimità Cass. 2019/2273 e Cass. Sez. Unite 2013/17781.
La questione non può considerarsi definitivamente risolta perché con ordinanza interlocutoria 12 luglio 2019 n.18741 la terza sezione della Cassazione ha ritenuto la necessità che la questione sia risolta dalle Sezioni Unite.
Avv. Andrea Melucco – Foro di Roma