ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO , IL TAR LAZIO ACCOGLIE LE TESI DI CASSA FORENSE

di Cassa Forense

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"Il ricorso all’istituto dell’accesso civico generalizzato deve... mostrarsi in concreto funzionale al perseguimento delle finalità pubblicistiche ad esso sottese, individuate in via normativa". Mentre "la particolare ampiezza del novero di informazioni, dati e documenti in concreto richiesti alla Cassa... rende cogenti le statuizioni di ANAC e del Consiglio di Stato sulla possibilità di respingere una tale richiesta in quanto manifestamente onerosa e sproporzionata... ".

La vicenda, sulla quale il Tar si è pronunciato con una sentenza il 5 aprile, riguarda il ricorso presentato da un avvocato avverso il diniego da parte dell'ente di previdenza degli Avvocati alla richiesta di conoscere sia “l'elenco degli incarichi legali, sia giudiziali che stragiudiziali, conferiti da Cassa forense nell'ultimo quinquennio, riportante i nominativi dei professionisti e l'importo dei relativi compensi professionali”; sia “i nominativi dei componenti della/e Commissione/i di studio appositamente costituita/e per la predisposizione della bozza di riforma del Regolamento previdenziale attualmente in votazione, e l'importo dei compensi previsti per la durata dell'incarico”.

In primo luogo, il TAR dà atto a Cassa Forense di aver dato riscontro alle richieste del ricorrente depositando i nominativi dei componenti della Commissione di studio e l'importo dei compensi.

Quanto all'elenco degli incarichi legali conferiti nel periodo 2017-2022, (comunicato dall'Ente in data 22.2.2023), al ricorrente che lamentava che solo per un terzo degli incarichi fosse indicato il corrispettivo, spiegano i giudici - richiamando le linee guida dell'ANAC - che

“...nei casi particolari in cui venga presentata una domanda di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo così un carico di lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il buon funzionamento dell’amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l’interesse dell’accesso del pubblico ai documenti e, dall’altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di salvaguardare, in questi casi particolari e di stretta interpretazione, l’interesse ad un buon andamento dell’amministrazione”.

Non solo.

"La norma non fa alcun espresso riferimento anche agli enti di diritto privato..., nel novero dei quali va ricompresa la Cassa di Previdenza e Assistenza degli avvocati".

Conclude dunque il Tribunale Amministrativo precisando che "la motivazione adottata dalla Cassa per esprimere il diniego, non abbisognava di particolari approfondimenti, essendo in linea con quanto stabilito dall’Anac nei confronti delle Casse di Previdenza e, in linea generale, dal Consiglio di Stato.

Sotto altro profilo i dati richiesti non soggiacevano all’ “obbligo di pubblicazione” ex art. 15, d.lgs.n. 33/2013 sicché la Cassa non era tenuta ad attivare l’invocato dialogo endoprocedimentale". Di qui il rigetto del ricorso.


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