LE NOVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE E L’ESCLUSIONE DELL’AGGIO DALLE CARTELLE DI PAGAMENTO ADER DAL 1° GENNAIO 2022

di Filippo Mengucci

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Con la Legge di Bilancio 2022, dal 1 gennaio 2022 è stato definitivamente abrogato l’aggio,  previa radicale variazione del meccanismo di remunerazione dell’Agente della riscossione. La copertura dei costi della riscossione ha richiesto la previsione di una  specifica dotazione a carico del bilancio dello Stato.

La nuova misura non interessa, però, l’aggio  già dovuto sui ruoli affidati dagli enti creditori all’Agente della riscossione sino al 31 dicembre 2021.

Non si rilevano infine variazioni di sorta per tutti gli altri oneri collegati e correlati alla fase della riscossione ed all’attivazione delle eventuali procedure esecutive. 

Per quanto sopra, tutti i  ruoli affidati all’Agente della riscossione fino alla chiusura dello scorso esercizio 2021, a prescindere dalla eventuale data di notifica della cartella di pagamento (che potrà essere notificata anche successivamente al 1 gennaio 2022), permangono inalterati nelle originarie misure e gli oneri degli aggi graveranno ancora a carico del contribuente come previsto dalle previgenti disposizioni di legge. 

La misura di alleggerimento dei carichi a ruolo, di fatto, era stata già da tempo annunciata dal Ministero dell’economia e delle Finanze all’esito dell’accorpamento di funzioni per effetto del superamento del vecchio modello “duale” (ente creditore da una parte e ente della riscossione dall’altra), in favore di un sistema “monistico”, in cui si prevede una sostanziale attribuzione ad un’ unica struttura organizzativa delle Entrate – l’AdER - che attua la riscossione dei crediti erariali e previdenziali.

In tale contesto, l’abrogazione dell’aggio, configura misura atta ad evitare meccanismi distorsivi della funzione dell’istituto del servizio di riscossione dello Stato che non poteva più remunerare, con prelievi proporzionali all’entità del credito riscosso del tutto ingiustificati, un’attività una volta riservata ad operatori privati, sino ad essere considerato un vero e proprio “prelievo aggiuntivo”, ovvero una sorta di ingiusta sanzione.

Tale aggio, incoerente per il suo automatismo con il principio di colpevolezza (cfr Basilavecchia), si era già scontrato con molteplici pronunzie fornite dalla giurisprudenza costituzionale, già prima della riforma del 2005 (cfr Corte Cost. sentenze 7 e 480 del 1983 e 291 del 1997). Da ultimo si segnala come, pur se in un contesto diverso, con altra recente pronuncia (cfr Sentenza 120/2021) la Consulta si è spinta ad affermare come l’inefficienza del servizio di riscossione si rifletta di fatto sulla ragionevolezza e proporzionalità dell’aggio, facendone un ostacolo alla compliance fiscale, anche rispetto all’entità dell’addebito.

Principi non trascurabili per un avvocato, volendo considerare che il periodo di affidamento della riscossione all’AdER è avviato da alcuni anni.

Con il provvedimento del 17 gennaio 2022 n. 14113, da ultimo anche l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di cartella di pagamento per i carichi affidati all’Agente della riscossione a partire dal 1° gennaio 2022. Tale modello, che si riporta nel seguito per maggiore praticità, costringerà contribuenti ed operatori ad abituarsi ad una diversa lettura, orientata a “due pesi e due misure”, considerato che conviveranno ancora per un po' di tempo vecchie cartelle “con aggio” con nuove cartelle “senza aggio”:

 

 

Considerato che la manovra fa decorrere l’azzeramento dell’aggio dai carichi affidati alla riscossione a decorrere dal 2022, ovvero per i soli crediti che gli enti creditori, a fronte di mancati versamenti, hanno “canalizzato” sull’agente della riscossione per avviare il relativo recupero a partire dal 1° gennaio in poi, vi sarà presumibilmente una notevole confusione sui termini di affidamento.

Nel dettaglio, sarà necessario comprendere quale sia la data di affidamento di tutti i ruoli (trasmessi) fino al 31 dicembre 2021 ai quali si applicano le vecchie regole. 

In breve, secondo il criterio scelto dal Legislatore, quello che è emerso è che non si tratta affatto della data di notifica al destinatario dell’atto.

Di guisa, le conseguenze in termini di minore debenza degli oneri  da pagare per la riscossione dei carichi a ruolo rischiano di rilevarsi eccessivamente dilatate, sovrapposte nel tempo e senza un impatto immediato utile ad un alleggerimento in favore del contribuente moroso nei confronti degli enti creditori. 

Si consideri, infatti, che forti dell’esperienza acquisita con le innumerevoli rottamazioni dei ruoli esattoriali, c’è un tempo tecnico che passa dall’affidamento del carico alla “trasformazione” in cartella e alla sua successiva notifica.

Inoltre, non sono da trascurare tutti gli effetti sospensivi emergenziali che si sono susseguiti dal marzo 2020 sino al  settembre 2021.

Con la sospensione da Covid-19 sono, infatti, rimasti bloccati tutti gli atti  del periodo 8 marzo 2020-31 agosto 2021 per non gravare sui destinatari in periodi di crisi pandemica.

Tutti i predetti carichi, compresi quelli dell’ex Concessionario poi (ri)affidati negli anni scorsi all’AdER, riporteranno ancora l’aggio.

Nulla cambia, infine, sul fronte degli oneri aggiuntivi per spese di notifica e spese per misure cautelari (come fermi e ipoteche) ed esecutive (come i pignoramenti c.d. “esattoriali”).

Tutti questi importi continueranno a rimanere inalterati e sono sempre a carico del debitore, tanto nel caso delle cartelle quanto degli altri atti della riscossione.


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