REGIME FORFETTARIO – DOPPIA VIA PER SANARE LE OMISSIONI DEL QUADRO RS

di Filippo Mengucci

Stampa la pagina
foto

Regime Forfetario: Definizione e Evoluzione Normativa

Il regime forfetario, introdotto dalla legge di stabilità 2015 e successivamente modificato dalla Legge di Stabilità 2016, com’è noto, prevede importanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili, consentendo di determinare il reddito in maniera “forfettaria”. La Legge di Bilancio 2023 è poi intervenuta apportando ulteriori modifiche alla disciplina del regime forfettario, introducendo la nuova soglia di ricavi/compensi a 85mila euro (in sostituzione della vecchia soglia di 65 mila euro) e inserendo anche la speciale clausola che prevede che il regime agevolato cessi di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti siano superiori a 100mila euro.
LAgenzia delle Entrate, da ultimo con un intervento di prassi (cfr. circolare 32/E del 5 dicembre 2023) ha chiarito le regole di ingresso, permanenza e fuoriuscita dal predetto regime forfettario e fornito indicazioni circa il corretto comportamento da tenere in caso di passaggi di regime.

Dal mese di gennaio 2024, infine, è scattato l’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica per tutti i contribuenti forfettari atteso il fatto che, in precedenza, era prevista entro una data soglia (25 mila euro) la possibilità di emettere ancora fattura cartacea.

Fatturazione Elettronica 2024: Obblighi per gli Avvocati Contribuenti

Allo stato, pertanto, gli avvocati contribuenti forfetari che non hanno ancora provveduto, devono quindi attivarsi per l’emissione della e-fattura con un provider, oppure iscrivendosi nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.

Di guisa, devono anche aderire alla conservazione elettronica, disponibile per entrambe le opzioni, richiedendo anche l’attribuzione del codice univoco del Sistema di Interscambio (Sdi) , da indicare ai fornitori.  L’accesso ai servizi d i fatturazione elettronica è consentito, per conto del contribuente, anche dai soggetti da questi delegati. In base a quanto previsto da un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (cfr n.373040/2023), il conferimento di una delega ad un professionista terzo (commercialista/consulente del lavoro/tributarista) per l’accesso ai servizi di fatturazione elettronica da parte dei contribuenti in regime forfettario o di vantaggio risulta essere stato notevolmente semplificato rispetto al pass ato.

Quanto alla fatturazione attiva, è opportuno segnalare che tutti i movimenti economici siano a disposizione in un unico sito, dal quale sia possibile estrarre le tabelle per le opportune totalizzazioni. Posto quanto sopra, con la fatturazione elettronica si evita che le fatture cartacee non vengano correttamente totalizzate (sommate), anche e soprattutto per controllare che non si sia superata la soglia di legge per la permanenza nel regime. Nelle totalizzazioni per la verifica delle soglie e per l’eventuale controllo di “cambio di regime” si considerino sempre anche i bolli sulle fatture/parcelle professionali emesse senza l’applicazione dell’Iva che, secondo una interpretazione dell’Agenzia delle Entrate (cfr Interpello 428/2022), quando riaddebitati al cliente costituiscono sempre posta reddituale da esplicitare nella fattura elettronica con la specifica codifica N2.2. e non con quella N1 riservata, invece, alle “spese escluse dalla base imponibile Iva ex art. 15 DPR 633/1972”. 

Imposta Sostitutiva nel Regime Forfetario: Riduzioni e Condizioni

Con l’avvento della fatturazione elettronica si consideri anche la piena tracciabilità delle operazioni attive e di quelle passive anche ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, che segue sempre il principio di cassa, anche se con calcolo della imposta sostitutiva su un imponibile pari al 78% del fatturato incassato.

Il reddito in tale regime viene assoggettato ad un’unica imposta del 15%, in sostituzione di quelle previste dalla normativa del lavoro autonomo di cui all’art.  53 del TUIR 917/86 . Ricorrendo specifiche condizioni, per i primi 5 anni si rammenta come l’imposta sostitutiva sia ridotta al 5%.

Un contribuente può valutare di accedere a tale regime all’inizio di ogni anno sulla scorta dei risultati dell’anno precedente. Il regime forfetario si presta ad essere scelto dalle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale.

Questa categoria di contribuenti deve comunque essere in possesso di determinati requisiti stabiliti dalla legge e, contestualmente per l’accesso o permanenza nel citato regime fiscale non si deve incorrere in nessuna clausola di esclusione.

Quadro RS: Dichiarazione Redditi e Novità del 2022

Inoltre, i contribuenti che aderiscono al regime forfetario pur non essendo soggetti agli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) di Settore devono comunicare i dati dei redditi erogati per i quali, all’atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta alla fonte. Tali elementi informativi obbligatori relativamente all’attività svolta, dovranno essere riportati nel quadro RS del Modello Redditi. Nello specifico hanno l’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale di eventuali professionisti a cui hanno pagato prestazioni senza l’applicazione della ritenuta d’acconto e l’ammontare dei compensi erogati.

Per quanto riguarda I lavoratori autonomi e, tra essi gli avvocati, si dovranno indicare cumulativamente le informazioni riguardanti le attività di lavoro autonomo esercitate compilando il rigo RS 381 destinato ai consumi. Al fine della determinazione di questo dato deve considerarsi l’ammontare delle spese sostenute nell’anno per servizi tecnologici, consumi di energia elettrica, carburanti, lubrificanti e simili utilizzati per la trazione di autoveicoli.

Questo elenco di dati da inserire nel quadro RS compare, ovviamente la prima volta con le istruzioni per la compilazione del Modello Redditi relativo all’anno 2015, ovvero quando debutta il Regime Forfettario ma è diventato di recente oggetto di controllo e contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate solo con riferimento all’anno di imposta 2021. Diventa quindi oggetto di monitoraggio a partire dal Modello Redditi 2022.

Per comunicare eventuali irregolarità connesse agli elementi informativi obbligatori riportati o addirittura omessi nel quadro RS di dichiarativi di annualità precedenti sono state trasmesse a mezzo pec dall’Agenzia delle Entrate le lettere di compliance a quei contribuenti che hanno aderito al regime forfetario per ravvedersi rispetto all’omissione.

Le lettere contestano la presunta mancata indicazione nel Modello dei Redditi degli elementi informativi obbligatori da inserire nell’apposito prospetto del quadro RS.

A seguito delle pressioni provenienti da diverse associazioni di categoria, il Governo è intervenuto dando la possibilità ai contribuenti, attraverso il “Decreto Milleproroghe”, di spostare al 30 novembre 2024 l’invio di una dichiarazione dei redditi “integrativa” con l’indicazione degli elementi informativi richiesti, evitando le sanzioni.

Inoltre per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all’anno 2022, con termine di invio scaduto il 30 novembre 2023, è possibile sanare eventuali omissioni presentando una dichiarazione integrativa entro il 24 febbraio 2024, pagando una sanzione ridotta per la tempestività della regolarizzazione, pari a 250 euro.

Ovviamente nell’ipotesi in cui non risultassero costi sostenuti nell’ambito di una attività professionale, nel prospetto costi non dovrà essere fornita alcuna indicazione.

Fatta salva la possibilità di prorogare al 30 novembre 2024 l’invio della dichiarazione dei redditi per poter produrre ulteriori elementi informativi, le strutture amministrative che si occupano della gestione delle entrate dello Stato, com’è noto, non potrebbero richiedere informazioni già fornite; questo nel rispetto dello Statuto del Contribuente che fissa una serie di diritti e garanzie a tutela del cittadino nella sua veste di contribuente e che mira a dare al nostro sistema tributario una maggiore efficacia ed un maggior grado di civiltà.

Privacy e Fatturazione Elettronica: Analisi dell'Intelligenza Artificiale

Le informazioni richieste ai contribuenti, allo stato, non si possono però ricavare dalle fatture elettroniche ricevute dai forfetari al sistema SDI dell’Agenzia delle Entrate, senza peraltro incorrere in alcuna violazione della privacy dal momento che il procedimento di analisi è portato avanti dall’intelligenza artificiale, ovvero un sistema in grado di elaborare contenuti verbali di un documento in modo del tutto autonomo.

Alla luce di quanto sopra indicato, è emerso da una risposta del MEF ad un Question Time in commissione Finanze alla Camera come, in relazione al quadro RS, tutti i dati sui costi non conosciuti dal Fisco debbano essere oggetto di comunicazione a prescindere dalla fatturazione elettronica.

Per quanto sopra, in relazione alle lettere di complicance fiscale ricevute da alcuni contribuenti forfettari, è stato definitivamente chiarito che le informazioni per alcuni costi e consumi da indicare nel quadro RS (e per cui sono state inviate e sospese lettere di compliance sul 2021 con possibilità di “recupero” rinviata al 30 novembre 2024) siano dovute in quanto non tutti i predetti dati sono «ricavabili d’ufficio sulla base dei dati della fatturazione elettronica». Il contenuto descrittivo dell’operazione effettuata e documentata dalle fatture elettroniche, da quanto risulta, non è interamente disponibile all’Amministrazione e, inoltre per i costi promiscui, è impossibile fare distinzioni di sorta.


Altri in DIRITTO

Potrebbe interessarti anche