LA TUTELA PREVIDENZIALE E INFORTUNISTICA DEL LAVORO SUBORDINATO SI APPLICA ANCHE AI RIDERS

di Silvia Ferri

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Dopo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (Corte di Cassazione sez. Lav. n.1663 del 24 gennaio 2020) che ha applicato integralmente al lavoro dei riders la disciplina del lavoro subordinato, anche la giurisprudenza di merito (da ultimo  sentenza  del Tribunale di Milano 19 ottobre 2023, n.3237 che si è pronunciata sulla prestazione lavorativa dei collaboratori della Deliveroo Italy srl) ravvisa nella prestazione lavorativa dei riders i caratteri del rapporto di lavoro etero-organizzato, a cui il primo comma dell’art. 2 decreto legislativo n.81 del 2015 estende la disciplina del lavoro subordinato.

A questa conclusione il giudice del Tribunale di Milano giunge mediante la ricostruzione puntuale della prestazione lavorativa del rider e la successiva comparazione tra quanto emerso e i caratteri che identificano il lavoro etero-organizzato: continuità, personalità nella prestazione e ingerenza funzionale dell’organizzazione predisposta unilateralmente da chi commissiona la prestazione.

Tale modus operandi ha infatti evidenziato che già nella fase genetica del rapporto, la prestazione lavorativa del rider è strutturalmente legata alla organizzazione delineata dal committente.

Se è vero che il rider è libero di scegliere quando accedere all’app per prestare  il servizio richiesto e se accettare, rifiutare o ignorare la richiesta di consegnala presenza di un ranking collegato alla affidabilità e alla scelta dei turni di picchi di lavoro che permette al lavoratore con punteggio più alto di  prenotare il turno con precedenza rispetto ad altri e la presenza di un meccanismo per cui è la società datoriale ad assegnare un luogo e un orario a ciascun turno comporta inevitabilmente che il ritmo dell’organizzazione del lavoro sia dettato unilateralmente dal datore di lavoro.

Tuttavia, se nella fase genetica del rapporto la mancanza di autonomia organizzativa è meno marcata, nella fase esecutiva del rapporto questa si mostra in tutta la sua evidenza. Infatti, il collaboratore deve collegarsi con la piattaforma 15 minuti prima dell’inizio del turno e una volta premuto il tasto di accettazione della commessa, il rider è tenuto a sottostare totalmente alla modalità di esecuzione impostagli dalla Deliveroo Italy srl. Prima il rider deve fornire conferma alla preponente del suo arrivo in ristorante, poi deve dare una seconda attestazione sulla piattaforma per la ricezione del cibo da parte del ristoratore e in ultimo deve cliccare sulla stessa al momento della consegna per confermare l’avvenuta consegna dell’ordine al cliente.

A ciò si aggiunge che l’operato avviene sotto la permanente geolocalizzazione e che il prestatore di lavoro non può nemmeno scegliere liberamente se accettare una consegna multipla: è sempre la Deliveroo Italy srl a creare una commessa multipla da poter accettare come tale. L’unica libertà rimessa al lavoratore è quella di scegliere quale tragitto utilizzare per consegnare l’ordine al cliente.

L’assenza di coordinazione nella scelta dei luoghi e dei tempi di lavoro tra il rider e la società committente permette di escludere la riconducibilità del rapporto alla fattispecie delle collaborazioni continuative ex art. 409 n. 3 c.p.c. e di individuarlo, invece, quale collaborazione organizzata dal committente cui si applica la disciplina del lavoro subordinato.

La distinzione tra le due fattispecie è stata introdotta dal Legislatore nel 2016, quando con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015, i contratti di coordinazione coordinata e continuativa hanno sostituito i contratti a progetto, fattispecie maggiormente garantista per il lavoratore. In risposta al rischio di cattivo uso delle minori restrizioni concesse dai contratti di lavoro parasubordinato, con l’introduzione dell’art. 2 del predetto decreto il Legislatore ha offerto una maggiore tutela a quelle collaborazioni che seppur condividono con il lavoro parasubordinato il carattere della personalità e della continuità,vi si distinguono notevolmente per l’ingerenza del committente nelle modalità organizzative della prestazione.

Inoltre, sempre con l’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015, si è disposta l’applicazione del regime previdenziale del lavoro subordinato a quelle forme di collaborazioni inquadrate come tale, salve ipotesi di deroga rimesse alla contrattazione collettiva.

Nel giudizio promosso da Deliveroo Italy srl avverso l’ingiunzione di pagamento da parte di INPS, INAIL e Ispettorato Nazionale del Lavoro, quanto appena esposto si è tradotto in una pronuncia che depone in favore dei collaboratori della Deliveroo Italy srl, con inquadramento dei riders sotto il quinto livello del CCNL Logistica, con conseguente diritto ai contributi e interessi nei rapporti con INPS e ai premi nei confronti dell’INAIL per l’orario di lavoro dei collaboratori, scandito dal login fino al logout dalla piattaforma, oltre che il riconoscimento della fattispecie nell’ambito della Gestione dipendenti con le aliquote contributive per il lavoro subordinato.

 

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