Tribunale di sorveglianza e gratuito patrocinio

di Leonardo Carbone

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La problematica dell’applicabilità o meno della disciplina del gratuito patrocinio anche nei processi di competenza del Tribunale di sorveglianza, è stata ormai risolta in senso positivo.

Originariamente la giurisprudenza di legittimità (Cass. 6.12.1999 n. 6852) aveva ritenuto che l’ammissione al gratuito patrocinio disposta per il giudizio di cognizione non operava nel procedimento di esecuzione, in quanto l’art.1, comma 3, della L. 217/90 stabilisce che essa vale per tutti i gradi del procedimento, ma nulla prevede per fasi diverse: quella esecutiva è pacificamente una fase diversa e non un grado diverso.

 Successivamente la L. 134/2001 ha previsto espressamente che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse ed il secondo comma dell’art. 75 del d.p.r. n.115/2002 ha poi definitivamente sancito che “La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente”.

E’ necessaria, però, una specifica istanza di ammissione relativa al distinto processo di competenza del Tribunale di sorveglianza, giacché il giudizio di cognizione e quello dinanzi al Tribunale di sorveglianza sono processi diversi, esigono separate istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ed autonomi provvedimenti di ammissione a detto beneficio.

In sostanza il Tribunale di sorveglianza, in sede di richiesta di una misura alternativa alla detenzione, ove il condannato chieda di essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, dovrà vagliare la “nuova” istanza e verificare, nel caso concreto, la compatibilità del beneficio con il procedimento pendente presso di sé.

Avv. Leonardo Carbone – Foro di Ascoli Piceno


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