PROFESSIONISTI ASSOCIATI ED OBBLIGO ASSICURATIVO CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

di Leonardo Carbone

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La Suprema Corte anche di recente ha confermato il principio di diritto circa l’insussistenza dell’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in capo ai liberi professionisti che, in quanto componenti di una studio associato di professionisti  (nella specie studio associato di ingegneria e architettura) debbano effettuare accessi in cantieri edili. E ciò nonostante sia mutato il “quadro”  normativo e giurisprudenziale  degli studi associati dei liberi professionisti (riconoscimento della capacità dell’associazione di professionisti  come autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici; possibilità per i professionisti di superare i divieti di adesione ai modelli delle società di capitali).

Infatti con ordinanza 20.2.2024 n. 4473  la Corte di Cassazione ha consolidato il principio per cui, in tema di assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali, non sussiste l’obbligo assicurativo nei confronti dei componenti  di studi professionali associati, in quanto la tendenza ordinamentale  espansiva di tale obbligo può operare, sul piano soggettivo, solo nel rispetto e nell’ambito delle norme vigenti, le quali in alcun modo (dPR n.1124 del 1965, artt. 1,4,9) contemplano l’assoggettamento delle associazioni professionali all’obbligo in questione, così come non lo contemplano per il mero libero professionista.

Negli stessi termini si era già pronunciata Cass. 21.11.2019 n. 30428 e Cass. 27.6.2017 n. 15971, in Foro it.,  2020, I, 2855 e nota di M.Ferrari, Associazioni professionali, assetti organizzativi ed esposizione al rischio di infortunio sul lavoro, in cui si  afferma che non sussiste l’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in capo a liberi professionisti che, in quanto componenti di uno studio associato di ingegneria architettura,debbano eventualmente effettuare accessi in cantieri edili.

Sul tema in questione, peraltro, era intervenuta anche la Corte costituzionale  con ordinanza 12.1.2016 n.25 che ha ritenuto manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art.4, comma1,, n.7 del dPR n.1124/1965, nella parte in cui non estende anche agli associati degli studi professionali – legati da un vincolo di dipendenza funzionale – quell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Da tale decisione della Corte costituzionale risulta, quindi,  confermata la mancanza dell’obbligo assicurativo contro gli infortuni e malattie professionali in capo ai membri di studi professionali associati, ancorchè legati da un vincolo di dipendenza funzionale. Con tale decisione  la Corte costituzionale rileva come a fronte della multiforme realtà  degli studi professionali, contraddistinta dalla coesistenza dei disparati assetti organizzativi, che l’accordo degli associati prefigura(art.36 c.c.), e dal vario atteggiarsi dei rapporti di lavoro, secondo i tratti dell’autonomia o di un coordinamento più incisivo delle prestazioni, la discrezionalità del legislatore può modulare l’obbligazione assicurativa secondo schemi molteplici, che individuino in maniera univoca e coerente, in questa variegata gamma di fattispecie, le situazioni meritevoli di tutela.

 


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