RICONOSCIMENTO TITOLI STRANIERI DI AVVOCATO, REGOLE PIÙ RIGIDE NELLA NOTA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AL CNF

di Debora Felici

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La dispensa dalla prova attitudinale vale solo per coloro che sono abilitati in modo regolare in altro Stato Ue

 

Il Ministero della Giustizia, con nota del 28 maggio 2021 inviata al Consiglio Nazionale Forense, ha richiesto l’applicazione regole rigide in materia di riconoscimento dei titoli professionali stranieri di avvocato.

Il CNF, con la circolare 3-C del 2021, ha trasmesso agli ordini forensi le indicazioni di Via Arenula, invitando alla diffusione delle informazioni per assicurare omogeneità di interpretazione della normativa in materia.

Nella circolare, si ribadisce il principio espresso dalle SS.UU. della Corte Cassazione nell’ordinanza n. 34441 del 24 dicembre 2019, secondo cui l’iscrizione all’albo degli avvocati non si consolida nel tempo, ma è sempre soggetta alla verifica che i requisiti previsti dalla legge siano presenti fin dall’origine e persistano. Il Ministero fornisce le indicazioni necessarie per il giusto riconoscimento dei titoli stranieri di avvocato, ribadendo che “a nulla rileva la pratica triennale condotta in Italia sulla base della direttiva 98/5/CE, utile a dispensare dalla prova attitudinale italiana un professionista solo laddove sia regolarmente abilitato nel proprio paese”.

A tale riguardo, nella nota si precisa che il titolo di “avocatconseguito in Romania con la struttura Bota è illegittimo perché “l’unica autorità competente cui rivolgersi per verificare la validità del titolo di avocat acquisito in Romania è costituito dalla Uniunea Nationala a Barourilor din Romania – U.N.B.R”, competente a operare in materia attraverso il sistema di cooperazione tra autorità degli Stati membri dell’Unione europea IMI.

Il Ministero ricorda che sulla questione è intervenuta la Corte di Giustizia UE, con ordinanza del 25 novembre 2020 (causa C-191120 P), la quale ha evidenziato che l'esercizio delle attività specifiche della professione forense da parte dei membri dell'associazione UNBR Bota con sede in Bucarest costituisce esercizio abusivo della professione di avvocato ai sensi del codice penale rumeno, in base a quanto statuito dall'Alta Corte di Cassazione Rumena con sentenza del 21 settembre 2015.

Il Ministero chiarisce anche la questione relativa ai titoli spagnoli.

In Spagna dopo la legge 24/2006 i laureati devono frequentare un master e superare un esame di stato per diventare “abogados”.

Possono evitare master ed esame soltanto coloro che hanno chiesto l’omologazione della laurea italiana in giurisprudenza entro il 31 ottobre 2011, per gli altri non vale a sanare la mancanza dei requisiti la mera iscrizione ad un “colegio de abogados”, come affermato anche dal Tar Lazio n. 3066 del 19 marzo 2018.

Sul punto, il Ministero osserva che, in base alla esperienza, alcune delle modalità seguite in Spagna per conseguire la qualifica di abogado non sono state ritenute idonee in Italia per conseguire il riconoscimento del titolo di avvocato. Perciò, anche nei casi in cui il soggetto che richiede il riconoscimento del titolo di abogado produca la formale certificazione relativa a un master e a un esame di stato sostenuto in Spagna, per il Ministero occorre che titolari dei certificati prodotti documentino in modo dettagliato l'intero percorso effettuato per conseguire la qualifica spagnola.

 

Debora Felici - Ufficio Stampa Cassa Forense

 

 


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