Gli indirizzi presenti nel registro Ini-Pec possono essere utilizzati per una valida notifica Pec

di Carlo Maria Binni

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La Corte di Cassazione con la sentenza 3709 dell’8/2/2019, aveva considerato nulla la notifica a mezzo Pec effettuata all'indirizzo digitale dell’avvocato difensore tratto dal registro INI-PEC, la Corte indicava quale unico indirizzo digitale valido a tale fine quello risultante dal registro ReGindE.

Molto è stato scritto su questa sentenza e sulla “confusione” fatta dalla Cassazione tra i diversi registri di indirizzi Pec.

Il 29 maggio 2019 la deputata Emanuela Rossini (gruppo Misto – Minoranze Linguistiche) ha posto una interrogazione al Ministro della Giustizia sul punto e il Ministro della Giustizia Alfonso Buonafede ha risposto facendo riferimento a due ordinanze della Corte: “Ringrazio la deputata interrogante per la sollecitazione, che investe anche il mio Ministero di una questione che ha animato il mondo dell'avvocatura negli ultimi mesi, e cioè a quale account di posta elettronica vada fatta la notifica via PEC affinché sia valida: agli indirizzi contenuti nell'elenco del Registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) o anche a quelli contenuti nell'elenco INI-PEC".

Come ricostruito nell'interrogazione, la Cassazione, lo scorso 8 febbraio, ha emesso una pronuncia che ha generato non poco fermento nella classe forense, poiché avrebbe negato che gli indirizzi contenuti in pubblici registri, diversi da quelli inseriti nel ReGIndE, possano considerarsi valido domicilio digitale ai fini della bontà delle notifiche.

Sostiene la deputata interrogante, dunque, che, stando alla decisione della Cassazione, sarebbe nulla una notificazione in proprio effettuata ad un indirizzo PEC differente da quello risultante dal Registro generale degli indirizzi elettronici.

Orbene, partendo dall'assunto che, nel registro INI-PEC, confluiscono sia gli indirizzi di PEC degli Ordini o Collegi professionali, sia quelli del Registro delle imprese e che, pertanto, l'indirizzo PEC presente nel ReGIndE è necessariamente lo stesso di quello che si rinviene nell'elenco INI-PEC, la Cassazione, con ben due ordinanze, la n. 9893 e la n. 9897, emesse successivamente a quella richiamata e precisamente in data 5 aprile 2019, ha già cambiato indirizzo rispetto al precedente orientamento.

Ciò, ritenendo rispettivamente valida sia la notifica effettuata all'account INI-PEC della società destinataria, in quanto indirizzo pubblico informatico, sia la notifica che fa riferimento all'indice degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dai professionisti istituito dal Ministero dello sviluppo economico per la validità della notifica a mezzo PEC.

Parrebbe, quindi, già superato l'indirizzo interpretativo della sentenza del febbraio 2019 e, di conseguenza,” … “posso dire che l'Avvocatura può sentirsi rassicurata già dal cambio di orientamento.” .

Avv. Carlo Maria Binni – Delegato Cassa Forense


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