COVID-19: CREDITI DI IMPOSTA E PROBLEMATICHE CONNESSE

di Filippo Mengucci

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La crisi connessa alla diffusione della pandemia di Covid-19 rappresenta un evento epocale destinato a generare forti ripercussioni economiche e sociali a livello mondiale, allo stato attuale difficilmente stimabili. Sarà difficile trovare dei settori che usciranno indenni dall’attuale blocco delle attività messe a dura prova da questa recessione economica critica.

I governi sono intervenuti rapidamente per contrastarne gli effetti economici, disponendo misure a sostegno del credito, cercando di sostenere le esigenze di liquidità delle imprese, con l’erogazione di crediti fiscali e tagli di interessi a sostegno del credito bancario, fino ad arrivare ai contributi a fondo perduto.

Con l’art. 10-bis del D.L. 137/2020 del Decreto “Ristori”, l’Agenzia delle Entrate introduce una norma che sancisce la totale detassazione dei contributi, delle indennità e ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all’emergenza Covid-19.

La detassazione si applica a tutti i trasferimenti diversi da quelli esistenti prima della pandemia, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, pertanto le erogazioni ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi e ai titolari di reddito agrario, non concorreranno alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell’Irap e non rileveranno ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR, D.P.R. n. 917/1986.

Le condizioni necessarie per poter fruire del contributo sono il conseguimento di ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e una riduzione dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 rispetto a quello del 2019 almeno del 30% – tale requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1 ° gennaio 2019.

Sono esclusi dal beneficio i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del citato decreto o che abbiano attivato la Partita IVA successivamente alla predetta data, gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR, gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR. 

Con provvedimento n.77923/2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità relative alla presentazione della domanda per il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del D.L. n. 41/2021, c.d. “Sostegni”.

L’istanza esclusivamente in via telematica, potrà essere presentata a partire dal 30 marzo 2021 ed entro e non oltre il termine del 28 maggio 2021.

A discrezione del contribuente, l’erogazione del contributo spettante può avvenire irrevocabilmente tramite accredito su conto corrente bancario o postale o mediante riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24 per far fronte ai contributi dovuti all’Inps, alle imposte e ad altre somme dovute allo Stato, agli enti locali e agli enti previdenziali.

Qualora il credito indicato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, tenendo conto anche di precedenti fruizioni, l’Agenzia delle Entrate scarterà il modello F24.

Avv. Filippo Mengucci del Foro di Roma 


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