Gravidanza a rischio, indennità di assistenza e indennità di maternità

di Massimo Carpino

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La funzione dell'indennità di maternità, commisurata al reddito della professionista, è per l'appunto quella di sostituire il reddito temporaneamente perduto, oltrechè consentire alla donna di prepararsi al parto e, dopo, di accudire il figlio con la dovuta serenità.

Accade spesso però che la gravidanza, ovvero buona parte del periodo di gestazione, costringa la professionista ad assentarsi dalle aule di udienza e dallo studio a causa delle problematiche di salute che possono insorgere.

E' la cosiddetta “gravidanza a rischio”. La professionista che, a causa della gravidanza a rischio, è impossibilittata a svolgere in maniera assoluta l'attività professionale, può ricevere una qualche tutela dal nostro sistema assistenziale? La risposta è positiva. Non tutte le colleghe sono a conoscenza che, determinando la gravidanza a rischio una vera e propria impossibilità a svolgere l'attività professionale, è possibile ricorrere all'istituto della indennità di assistenza di cui all'art. 14 del nuovo Regolamento dell'assistenza.

Pertanto la collega che, a causa della gravidanza a rischio, si sia trovata nella assoluta impossibilità di svolgere l'attività lavorativa , può inoltrare la relativa domanda alla Cassa (domanda di assistenza indennitaria ex art. 14) specificando, in autodichiarazione e mediante l'allegazione di un certificato medico, il periodo in cui, a causa della gravidanza a rischio, non ha potuto esercitare in modo assoluto l'attività professionale.

Il delegato distrettuale provvederà alla nomina del medico legale o dello specialista che, sulla base della documentazione fornita dall'interessata, redigerà la relativa relazione e sarà in grado di accertare e riconoscere o negare il diritto alla indennità.

Occorre ancora precisare: - il periodo minimo indennizzabile non può essere inferiore a due mesi.

Quindi avrà diritto all'indennità la collega che per almeno 61 giorni sarà stata costretta al riposo assoluto; - la domanda dovrà essere inoltrata a Cassa Forense, utilizzando l'apposita modulistica, a pena di decadenza entro due anni dal verificarsi dell'evento (che nel caso sarà costituito dal primo giorno di in cui la gravidanza avrà impedito in maniera assoluta alla collega di svolgere la propria attività professionale); - indennità di assistenza e indennità di maternità sono cumulabili ma non sono sovrapponibili nel senso che l'assoluta impossibilità di svolgere l'attività lavorativa determinata dalla gravidanza a rischio sarà indennizzata da quando essa si verifica e fino a due mesi prima del parto in quanto tale ultimo periodo sarà poi coperto dall'indennità di maternità.

In altre parole: se la collega ha avuto una gravidanza che l'ha costretta a letto per esempio dal secondo mese di gestazione e fino alla data del parto, la relativa indennità di assistenza le sarà riconosciuta dal giorno in cui è stata costretta al riposo assoluto ma fino al sessantesimo giorno prima del parto in quanto, appunto, i due mesi prima del parto sono già coperti dall'indennità di maternità.

Avv. Massimo Carpino - Delegato Cassa Forense


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