MAGISTRATI ONORARI IN REGIME DI ESCLUSIVITÀ “CONFERMATI” E TUTELA PREVIDENZIALE

di Leonardo Carbone

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L’art.1, commi 629-633 della l.30.12.2021 n. 234 ha apportato modifiche al d.lgs. 13.7.2017 n.116 (anche a seguito delle “sollecitazioni” sovranazionali).   

Con tale intervento il legislatore ha delineato per i magistrati onorari in servizio  alla data di entrata in vigore del d.lgs. n.116/2017, e confermati a seguito di specifiche procedure valutative, una struttura del compenso incentrata sul riconoscimento di tutele  economiche simili a quelle tipiche del rapporto di lavoro subordinato. 

I magistrati onorari confermati, entro il termine di 30 gg. dalla comunicazione dell’esito della procedura valutativa, possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie.

Il legislatore con il riferito art.1 l. n.234 del 2021 non ha dato, però, alcuna indicazione riguardo sia alla natura del  “nuovo” reddito riconosciuto a magistrati onorari in regime di esclusività confermati  nelle funzioni onorarie (reddito che è distinto a seconda della differente opzione dell’interessato in termini di esclusività della prestazione), che al regime previdenziale da applicare, da “allineare” alla natura giuridica del rapporto di lavoro del magistrato onorario confermato.

Mentre nulla è “cambiato” ai fini previdenziali  per i magistrati onorari che non esercitano l’opzione per il regime di esclusività, per coloro che invece optano per il regime di esclusività  la situazione “previdenziale” non è chiara, se lo stesso Ministero della Giustizia, con circolare 31.3.2023, con riferimento ai magistrati onorari confermati, afferma che “il nuovo quadro normativo non contiene indicazioni, neanche attraverso rinvio ad altre disposizioni, riguardo alla natura del reddito nonchè  al regime previdenziale e fiscale da applicare, quali, aspetti riconducibili alla natura giuridica del rapporto di lavoro del magistrato onorario confermato”.

Occorre, infatti, evidenziare che il trattamento economico percepito dai soggetti che optano per il regime di esclusività, non è cumulabile con i redditi di pensione, con i redditi di lavoro dipendente e con i redditi da lavoro autonomo. Aggiungasi che per il magistrato onorario che opti per regime di esclusività, è difficile il contestuale espletamento di ulteriori attività lavorative o professionali.

Allo stato, quindi, in mancanza di disposizione legislativa “contraria” per la tutela previdenziale  del magistrato onorario in esclusività confermato ex  art.1, comma 629, l.n.234/2021, occorre fare riferimento al comma 4, dell’art.25 del d.lgs. n.116 del 2017, in base al quale i magistrati onorari – senza distinzione  alcuna fra magistrati confermati e non confermati  - iscritti agli albi forensi, sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa Forense, ai sensi dell’art.21, commi 8 e 9 della l.n.247 del 2012, norma che prevede l’iscrizione obbligatoria ala cassa Forense  per tutti gli iscritti agli albi.

Occorre ricordare che prima del’entrata in vigore del d.lgs. n.116/2017 la Cassa Forense aveva approvato il regolamento di attuazione del’art.21, commi 8 e 9 della l.n.247/2012 dove al’art.1, comma 5, statuisce che “L’iscrizione alla Cassa è obbligatoria….anche per gli iscritti agli albi forensi che svolgano funzioni di giudice di pace, di giudice onorari di Tribunale e di sostituto procuratore onorario di udienza. In tal caso i contributi soggettivi ed integrativi saranno calcolati anche sulle indennità derivanti da tale incarico con modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, fermo in ogni caso l’obbligo  a corrispondere i contributi minimi”.

Considerato che è “in gioco” il futuro previdenziale di tanti giovani professionisti legali che hanno optato per dare un contributo all’amministrazione della giustizia, è opportuno prima possibile una “indicazione” precisa dal legislatore sulla qualificazione del reddito corrisposto, e soprattutto sul regime previdenziale da applicare, facendo salvi comunque i diritti di coloro che  sono stati “costretti” ad una scelta (esclusività o non esclusività) a pena di decadenza.


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