La retrodatazione dell’iscrizione, una preziosa opportunità in caso di prima iscrizione alla Cassa Forense

di Avv. Agostino Maione

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L’istituto della retrodatazione è disciplinato per gli avvocati dall’art. 3 del regolamento di attuazione dell’art. 21 commi 8 e 9 della Legge n. 247/2012 che, al primo comma, così dispone: Gli iscritti agli albi, dal momento della loro iscrizione possono, su base volontaria, beneficiare della retrodatazione dell’iscrizione alla Cassa per gli anni di iscrizione nel Registro dei praticanti, per un massimo di cinque anni a partire da quello del conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza e con esclusione degli anni in cui il tirocinio professionale sia stato svolto, per più di sei mesi, contestualmente ad attività d lavoro subordinato.” 

Il secondo comma prevede, poi, che:La facoltà di cui al comma 1 deve essere esercitata, mediante presentazione di apposita domanda alla Cassa, entro il termine perentorio di 6 mesi dalla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione, il che lascia comprendere che trattasi di una facoltà esercitabile solo al momento (entro sei mesi) dalla prima iscrizione alla Cassa.

Per i praticanti iscritti alla Cassa, invece, l’istituto della retrodatazione è disciplinato dall'art. 5 del regolamento di attuazione dell’art. 21 commi 8 e 9 della Legge n. 247/2012.

La conoscenza dell’istituto è indispensabile, perché tanti sono i vantaggi che possono derivare dalla fruizione della facoltà di retrodatazione.

Il primo beneficio è per tutti, indipendentemente dall'età al momento della prima iscrizione, e consiste nel “recuperare” anni contributivi, allo scopo di maturare, in futuro, il diritto alla pensione di vecchiaia ordinaria.

Un ulteriore beneficio, per tutti gli iscritti indipendentemente dall'età, è dato dal fatto che gli anni che formano oggetto di retrodatazione, a differenza di quelli oggetto di riscatto, sono considerati anni di “iscrizione effettiva” alla Cassa, con la conseguenza che di essi si tiene conto anche ai fini della decorrenza dell’iscrizione, che è importante al fine di assicurare all'iscritto alcune coperture previdenziali ed assistenziali che maturano in caso di iscrizione alla Cassa anteriore al compimento del 40esimo anno di età, protratta ininterrottamente per almeno cinque anni (pensione di invalidità e pensione di inabilità) o per almeno dieci anni (pensione indiretta).

Di talchè, ad esempio, i neoiscritti con età superiore ai 40 anni, per godere dei benefici assistenziali e previdenziali di cui all'art. 4 terzo comma del Regolamento, anziché corrispondere l’onere (ben più gravoso) di cui all’art. 4 comma quarto del Regolamento, troveranno di gran lunga più agevole e conveniente avvalersi della retrodatazione, per una o più annualità.

Un vantaggio, ancora più immediato e diretto, possono poi conseguirlo i neo iscritti con età superiore ai 35 anni che, mediante la retrodatazione per una o più annualità, possono godere dei benefici contributivi riservati dal regolamento agli infratrentaciquenni (art. 7 del regolamento).

Avvalersi della retrodatazione è dunque un indubbio vantaggio, il che necessariamente comporta un onere, che è pari al contributo soggettivo minimo che sarebbe stato dovuto per ciascun anno oggetto di retrodatazione (contributo intero o ridotto a seconda dell’età dell’iscritto nell'anno di decorrenza dell’iscrizione per effetto della retrodatazione), oltre al contributo di maternità dovuto per ogni singolo anno oggetto di retrodatazione.

L’onere va versato per intero entro sei mesi dalla comunicazione di accoglimento della domanda di retrodatazione, ovvero in più rate annuali, con un massimo di tre, previa richiesta da trasmettere alla Cassa nello stesso termine previsto per il pagamento in unica soluzione.

Il mancato pagamento dell’onere nel termine, o anche il mancato pagamento di una sola rata, comporta la decadenza dal beneficio e la restituzione delle rate eventualmente già pagate.

Avv. Agostino Maione - Delegato di Cassa Forense


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