Il termine di prescrizione dei contributi da versare alla Cassa Forense è decennale

di Marcello Bella

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Di tanto in tanto compaiono su alcune riviste telematiche articoli nei quali si afferma tout court l’applicabilità del termine di prescrizione quinquennale ai contributi previdenziali da versare alla Cassa Forense

Al fine di evitare di ingenerare preoccupazioni o finanche aspettative negli iscritti in ordine alla maturata prescrizione dei contributi, con conseguente proliferazione di contenzioso affatto evitabile, appare utile e necessario precisare .

La sentenza della Corte di Cassazione n. 13639 del 21 maggio 2019, citata in tali articoli a sostegno della propria tesi, si riferisce a contributi previdenziali riguardanti le annualità dal 1989 al 2000, come risulta evidente dalla mera lettura della motivazione della sentenza medesima, alle quali era effettivamente applicabile il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 3 della legge n. 335/1995 ratione temporis.

Allo stato, invece, opera l’art. 66 della L. n. 247/2012, che dispone che

la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all’art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense

Ne consegue che ora è nuovamente vigente in materia il primo comma dell’art. 19 della legge n. 576/1980, che stabilisce in dieci anni il termine prescrizionale per i contributi e ogni relativo accessorio dovuti dagli iscritti alla Cassa Forense. 

Ed infatti, la Corte di Cassazione si è pronunciata immediatamente dopo l’entra in vigore dell’art. 66 della legge n. 247/12, con la sentenza n. 6729/2013, nella quale ha sancito che “la nuova disciplina di cui all’art. 66 legge n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente” (conforme in termini: Cass., n. 18953/2014), confermando, pertanto, la cogenza del termine di prescrizione decennale.

La giurisprudenza successiva si è univocamente conformata al principio di diritto esposto. 

Avv- Marcello Bella – Dirigente Ufficio Legale Cassa Forense 

 


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