I termini di pagamento dei contributi minimi soggettivi e di maternità dell’anno 2020

di Paola Ilarioni

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Nella previsione regolamentare il 30 settembre scadrà il termine ordinario per il pagamento dei contributi minimi obbligatori dell’anno in corso, dovuti dagli iscritti alla Cassa. I contributi minimi, infatti, devono essere versati nel corso dell’anno di riferimento, in quattro rate aventi scadenza: 28 febbraio - 30 aprile -  30 giugno e 30 settembre.

I pagamenti delle quattro rate sono considerati tempestivi ove eseguiti tutti entro il termine per il pagamento dell’ultima rata, ossia il 30 settembre; dopo tale data, invece, ritardi e omissioni nel versamento comporteranno l'applicazioni di interessi e sanzioni, al pari dei contributi dovuti in autoliquidazione.

Per l’anno 2020 il termine del 30 settembre, stante l’emergenza dovuta alla pandemia, è stato prorogato dalla Cassa al 31 dicembre 2020 e ogni iscritto tenuto al pagamento dei contributi minimi, pertanto, laddove non vi abbia già provveduto, potrà effettuare il versamento delle quattro rate entro il 31 dicembre 2020, senza applicazione di interessi e sanzioni.

Il pagamento potrà essere eseguito mediante M.A.V., Forense Card, Bonifico bancario o bollettino postale ed ogni iscritto tenuto al pagamento dovrà, all’uopo, accedere alla sezione “Accessi Riservati” del sito www.cassaforense.it, inserendo le proprie credenziali (codice meccanografico e codice PIN), per conoscere l’importo dovuto e produrre il modulo MAV per il pagamento.

Il contributo minimo soggettivo per il 2020 è pari a:

  • € 2.890,00 per gli iscritti alla Cassa non pensionati di vecchiaia;
  • € 1.445,00 per i praticanti avvocati iscritti alla cassa e infratrentacinquenni al primo anno di iscrizione;
  • €  722,50 per gli avvocati e per i primi sei anni di iscrizione alla Cassa, sempre che il primo anno di iscrizione sia avvenuto prima del compimento del 35° anno di età.

Il contributo di maternità per il 2020, dovuto da tutti gli iscritti alla Cassa, anche dai pensionati di vecchiaia tuttora iscritti all’Albo, è invece pari a €. 95,39; anch’esso potrà essere versato entro il 31 dicembre 2020, anziché nell'ordinario termine del 30 settembre.

Il contributo minimo integrativo non è invece dovuto per il periodo 2018/2022 e, quindi, l'intera maggiorazione del 4% sul volume d’affari dichiarato ai fini dell’IVA per l’anno 2020, dovrà essere versata il prossimo anno, in autoliquidazione, con il modello 5/2021 (entro il 31.12.20 è invece dovuto il 4% del volume d’affari ai fini dell’IVA prodotto nel 2019 e dichiarato con il mod. 5/2020).

La misura del contributo minimo soggettivo dell’anno di competenza viene determinata dalla Cassa e approvata in sede ministeriale nello stesso anno della riscossione.

Tale approvazione che, per i necessari tempi tecnici, avviene dopo la previsione della data di scadenza della prima rata, fa sì che l’importo del contributo minimo soggettivo venga posto in riscossione nella misura del precedente anno.

DI conseguenza, con riferimento all'anno 2020, le prime tre rate del 29 febbraio, 30 aprile e 30 giugno 2020 sono state determinate e poste in riscossione sulla base del contributo minimo dell’anno 2019, mentre la quarta ed ultima rata, scadente al 30 settembre (con proroga al 31 dicembre 2020), comprende il conguaglio dell’effettivo contributo dovuto per l’anno 2020 oltre al contributo di maternità.

 


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