I NUOVI LIMITI DI IMPIGNORABILITÀ DELLE PENSIONI

di Corrado Spina

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art. 545 del codice di procedura civile

La legge  21 settembre 2022 n. 142, che ha convertito il Decreto Legge 9 agosto 2022 n. 115 (Decreto Aiuti bis), ha modificato i limiti di impignorabilità delle pensioni, infatti l’art. 21 bis così prevede “Il settimo comma dell’ art. 545 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

“Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 Euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge

Il legislatore ha innalzato il cd “minimo vitale”  da 750 Euro a 1.000 Euro, per cui tutte le somme dovute a titolo di stipendio o pensione  sono pignorabili solo per la parte eccedente tale importo nei limiti previsti dalla normativa vigente (un quinto).

Per fare un esempio una pensione di 1200 Euro mensile, può essere pignorata solo per la parte eccedente i 1.000 Euro, ovvero solo un quinto di 200, per la somma trattenuta sarà pari a 40 Euro.

Va ricordato come nel 2022 l’assegno sociale, contributo economico di natura assistenziale erogato dall’INPS a tutti coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate e il cui importo è adeguato di anno in anno in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, nella sua misura piena, ammonta a 468,11 Euro al mese, erogato per 13 mensilità.

Prima della riforma, la pignorabilità ammessa era pari alla parte eccedente 1,5 volte il valore dell'assegno sociale, e cioè circa oltre i 702 Euro al mese.

Con la riforma la nuova formulazione del settico comma del 545 c.p.c prevede il doppio della misura massimo mensile che è stato arrotondato a 1.000 Euro.

La parte eccedente tale ammontare, precisa la disposizione, è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

In ogni caso la modifica tutela ancor di più il pensionato, e lo fa per una cifra ragguardevole (1.000 euro), in quanto la media pensionistica, in Italia, è di 1.410 euro per i 16 milioni di pensionati.

Bisogna, inoltre, considerare che il 36,3% dei pensionati italiani può contare solo su un assegno al di sotto dei mille euro lordi, mentre per il 12,2% questo assegno non supera i 500 Euro.

Tale norma disciplina tutte le procedure esecutive successive al 21settembre 2022,nel senso che per le somme trattenute vige la precedenti disciplina, per quelle in corso  e per quelle future si applica il nuovo limite.

Viene, infine, ancora ricordato come, ai sensi del nono comma del medesimo articolo 545 c.p.c., il pignoramento eseguito sulle somme oggetto dello stesso articolo in violazione dei divieti e dei limiti previsti dal medesimo e dalle speciali disposizioni di legge è (parzialmente o totalmente)inefficace; tale inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio.

Per concludere, da oggi in poi il pignoramento della pensione segue per tutti le regole  previste della legge 21settembre  2022 n. 142 che ha modificato l’art. 545 co. 7 c.p.c.


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