COPPIE OMOSESSUALI E PENSIONE DI REVERSIBILITÀ: È NECESSARIO UN RAPPORTO GIURIDICO PREESISTENTE

di Ida Grimaldi

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"Diritto alla Pensione di Reversibilità per Unioni Civili e Convivenze: Analisi della Legge 76/2016"

Come noto, la legge n. 76/2016 sulle unioni civili e convivenze, riconosce il diritto al partner superstite di una coppia unita civilmente e formata da persone dello stesso sesso, alla pensione di reversibilità ( cd “clausola di equivalenza” di cui all’art. 1, comma 20).

Retroattività della Legge 76/2016

A seguito di tale novità legislativa,  in giurisprudenza si è posta la questione se tale norma sia applicabile retroattivamente e se consenta il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità anche in favore del partner superstite del convivente di fatto, deceduto prima dell’entrata in vigore della legge. 

Nella specie il convivente di un architetto che, al momento del decesso, era titolare della pensione di vecchiaia anticipata corrisposta da INARCASSA, aveva promosso un giudizio per ottenere, grazie all’applicazione retroattiva della legge 76/2016, la pensione di reversibilità.

Con sentenza n. 659 del 10 aprile 2017, il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano ha rigettato l’istanza, in assenza di matrimonio ovvero di unione civile, non riconoscendo valenza, a tal fine, alla convivenza di fatto.

Di contrario avviso, invece, la Corte di Appello di Milano, adita per la riforma del provvedimento di primo grado, con sentenza n. 1005/2018, ha dichiarato il diritto del partner superstite di una coppia di fatto a percepire la pensione di reversibilità, come diretta applicazione dell’art. 2 della Costituzione, facendo rientrare nella nozione di vita familiare anche la relazione di una coppia omosessuale non unita civilmente.

Sul punto è stata adita la Corte di Cassazione la quale, con sentenza  del 14 settembre 2021 n. 24694, ha cassato il provvedimento della Corte d’Appello di Milano n. 1005/2018, stabilendo che il  superstite della coppia omosessuale, che ha perso il compagno prima della entrata in vigore della legge  “Cirinnà” e che non ha potuto formalizzare la sua unione, non ha diritto alla pensione di reversibilità, poiché la legge 76/2016 non ha efficacia retroattiva

In dottrina (V.A. Poso in https://www.rivistalabor.it/ 5 Ottobre 2021) è stato rilevato come la controversia avrebbe meritato  una questione di legittimità costituzionale, che i giudici di appello a piè pari hanno saltato e che  nemmeno la Corte di Cassazione ha sollevato, limitandosi ad interpretare le norme vigenti in base ad una lettura restrittiva.

La questione della legittimità costituzionale

Sta di fatto che, con riferimento alla pensione di reversibilità, in realtà la stessa Corte Cassazione, come confermato di recente con ordinanza del 30 settembre 2021 n.26651, ha riconosciuto la rilevanza giuridica della convivenza more uxorio ai fini del riparto della pensione di reversibilità tra coniuge ex coniuge, consentendo che il coniuge interessato fornisca la prova della durata della convivenza prematrimoniale, sul presupposto che debba riconoscersi alla convivenza di fatto un autonomo rilievo giuridico (Cass. n.26358 del 7.12.2011, Cass. n.18199 del 18.8.2006). 

Si ha motivo di ritenere, dunque, che il dibattito sul tema continuerà.


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