Per la Cassazione Ini-Pec è valido elenco cui fare riferimento, lo dice il Ministro della Giustizia

di Carlo Maria Binni

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La Corte di Cassazione con la sentenza 3709 dell’8/2/2019, aveva considerato nulla la notifica a mezzo Pec effettuata all'indirizzo digitale dell’avvocato difensore tratto dal registro INI-PEC, la Corte indicava quale unico indirizzo digitale valido a tale fine quello risultante dal registro ReGindE.

Molto è stato scritto su questa sentenza e sulla “confusione” fatta dalla Cassazione tra i diversi registri di indirizzi Pec.

Il 29 maggio 2019 la deputata Emanuela Rossini (gruppo Misto – Minoranze Linguistiche) ha posto una interrogazione al Ministro della Giustizia sul punto e il Ministro della Giustizia Alfonso Buonafede ha risposto facendo riferimento a due ordinanze della Corte :

“Ringrazio la deputata interrogante per la sollecitazione, che investe anche il mio Ministero di una questione che ha animato il mondo dell'avvocatura negli ultimi mesi, e cioè a quale account di posta elettronica vada fatta la notifica via PEC affinché sia valida: agli indirizzi contenuti nell'elenco del Registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) o anche a quelli contenuti nell'elenco INI-PEC. Come ricostruito nell'interrogazione, la Cassazione, lo scorso 8 febbraio, ha emesso una pronuncia che ha generato non poco fermento nella classe forense, poiché avrebbe negato che gli indirizzi contenuti in pubblici registri, diversi da quelli inseriti nel ReGIndE, possano considerarsi valido domicilio digitale ai fini della bontà delle notifiche.

Sostiene la deputata interrogante, dunque, che, stando alla decisione della Cassazione, sarebbe nulla una notificazione in proprio effettuata ad un indirizzo PEC differente da quello risultante dal Registro generale degli indirizzi elettronici. Orbene, partendo dall'assunto che, nel registro INI-PEC, confluiscono sia gli indirizzi di PEC degli Ordini o Collegi professionali, sia quelli del Registro delle imprese e che, pertanto, l'indirizzo PEC presente nel ReGIndE è necessariamente lo stesso di quello che si rinviene nell'elenco INI-PEC, la Cassazione, con ben due ordinanze, la n. 9893 e la n. 9897, emesse successivamente a quella richiamata e precisamente in data 5 aprile 2019, ha già cambiato indirizzo rispetto al precedente orientamento.

Ciò, ritenendo rispettivamente valida sia la notifica effettuata all'account INI-PEC della società destinataria, in quanto indirizzo pubblico informatico, sia la notifica che fa riferimento all'indice degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dai professionisti istituito dal Ministero dello sviluppo economico per la validità della notifica a mezzo PEC.

Parrebbe, quindi, già superato l'indirizzo interpretativo della sentenza del febbraio 2019 e, di conseguenza, sedata la querelle, peraltro prontamente sottolineata dal presidente del Consiglio nazionale forense al primo presidente della Corte di cassazione, a cui non posso che rimettere ogni valutazione, poiché ogni iniziativa eventualmente adottata dal Ministero della giustizia si risolverebbe in un inammissibile travalicamento delle prerogative che l'ordinamento giudiziario attribuisce all'autorità giudiziaria, trattandosi di questione meramente interpretativa.

In poche parole, posso dire che l'Avvocatura può sentirsi rassicurata già dal cambio di orientamento.” Quindi possiamo stare tranquilli, ce lo dice il Ministro.

Avv. Carlo Maria Binni – Delegato Cassa Forense


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