Obbligo iscrizione Cassa Forense: Il Tribunale di Foggia ribadisce la legittimità costituzionale dell’art. 21, co. 8 e 9, della Legge 247/2012

di Alessandro Ciuffreda

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Con sentenza n. 1954 del 16.07.2020, la Sezione Lavoro del Tribunale di Foggia ribadisce la piena legittimità costituzionale dell’art. 21, co. 8 e 9, L. n. 247/2012, in relazione all’obbligatorietà dell’iscrizione a Cassa Forense ed al versamento dei contributi minimi, per tutti gli iscritti all’Albo degli Avvocati.

In caso di specie ha riguardato un’Avvocatessa, ex insegnante in pensione ed iscritta all’Albo degli Avvocati, che ha contestato il provvedimento di iscrizione alla Cassa ed il conseguente obbligo di pagamento della contribuzione minima.

Il Tribunale di Foggia ha affermato che

proprio le disposizioni costituzionali, contrariamente a quanto sembra opinare la ricorrente, impongono di ritenere che, nel nostro ordinamento, all'espletamento di attività lato sensu lavorativa, sia essa intellettuale o manuale, esercitata in forma autonoma o subordinata, dietro pagamento di corrispettivo, debba accompagnarsi la copertura previdenziale. E ciò per ragioni di tutela di posizioni indisponibili del singolo (tutela avverso la vecchiaia, la malattia, l’invalidità e per i superstiti) e, quindi, a prescindere se, poi, in concreto, al singolo potrà o meno essere erogata una qualche prestazione (ex art. 38 Cost., v. Cass. n. 2939/2001).

Il Giudice del Lavoro ha pure chiarito che

"la previsione di un contributo annuo obbligatorio, quale quello richiesto alla ricorrente, corrisponde alla garanzia di percezione di un trattamento pensionistico, sia pure, eventualmente, in misura minima. A nulla rileva che detto contributo non risulti proporzionale al reddito professionale e non sia informato al principio di progressività".

Di particolare pregio è il passaggio motivazionale nella parte in cui sottolinea che il sistema previdenziale forense, così come attuato dal Regolamento della L. n. 247/2012, “risponde alle esigenze solidaristiche della categoria (…) anche nel caso di redditi percepiti modesti, mentre affrancare da detto obbligo taluni professionisti determinerebbe un ingiustificato slittamento dell’obbligo contributivo complessivo in capo soltanto ad alcuni professionisti”.

Ne consegue, pertanto, che il Professionista che intende esercitare la professione forense, al di là di ogni condizione lavorativa personale, è tenuto di per ciò stesso al versamento della contribuzione minima obbligatoria in favore della Cassa.

Avv. Alessandro Ciuffreda – Foro di Foggia


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