Modello 5 Online

di Roberto Uzzau

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Si trattava (e si tratta), infatti, di un'esigenza assai sentita fra gli iscritti, posto che nel passato di previdenza forense si è parlato poco e si è straparlato troppo.
Andare oggi a ricercare le responsabilità dei pregressi silenzi e latitanze che hanno privato moltissimi giovani della possibilità di fare scelte appropriate sul proprio futuro all'atto della iscrizione all'Albo (o anche nel Registro speciale dei Praticanti abilitati al patrocinio) sarebbe privo di senso, comporterebbe dispendio di tempo e di energie inutili ed imporrebbe l'imputazione - quantomeno - di indolenza da ascrivere a carico di molti Colleghi che neppure hanno tentato di approfondire un tema per sé stessi estremamente rilevante.
E dunque, se la necessità di conoscere la previdenza forense da parte soprattutto dei giovani avvocati è un dato indiscutibile, l'impegno di Cassaforense volto ad una più estesa e penetrante divulgazione della materia per il tramite dei Delegati è altro dato rilevabile che sarebbe davvero ingeneroso negare.


L'esperienza di questo primo biennio di mandato permette di affermare che molto è stato fatto, ma che moltissimo si deve ancora fare.
Intanto, in stretta connessione e sinergia con gli Ordini, è bene programmare incontri periodici con i nuovi iscritti all'Albo ai quali “presentare” la Cassa di Previdenza e fornire tutti gli strumenti conoscitivi che rendano possibile effettuare oggi le scelte che spiegheranno effetti in un futuro che appare lontano, ma che deve essere programmato da subito.
Mi riferisco, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, all'istituto della retrodatazione, che può essere domandata esclusivamente in sede di prima iscrizione alla Cassa da parte degli avvocati infraquarantenni; al beneficio del dimezzamento per cinque anni del contributo soggettivo minimo di base a carico di chi si iscrive alla Cassa prima del compimento del 35° anno di età; alle facilitazioni per il raggiungimento della prova della continuità professionale nei primi otto anni di iscrizione all'Albo; al riscatto, il cui costo aumenta con il decorso degli anni di iscrizione alla Cassa e con la produzione del reddito professionale; alla facoltà riservata agli avvocati che si iscrivano alla Cassa dopo il compimento del 40° anno di età, i quali possono versare una speciale contribuzione che permette loro di accedere ai trattamenti di pensione di inabilità, di invalidità ed indiretta ai superstiti, altrimenti preclusi.
Inoltre, occorre rimuovere molti errati convincimenti e troppi luoghi comuni che tutt'ora  resistono, incrostati, sviando dal vero.
Con fin troppa frequenza capita, infatti, di sentirsi rivolgere (con tono assai contrariato) domande del tipo: “ma con tutto quello che verso alla Cassa, perché avrò poi una pensione misera?”; “ma chi ci arriva alla pensione, a settant'anni?”.
Interrogativi come questi denunciano una scarsa dimestichezza con le norme e le regole della previdenza forense, e questa rivista si propone doverosamente di fornire adeguati strumenti di conoscenza.


Avremo quindi modo di spiegare più nel dettaglio che la contribuzione richiesta agli Avvocati è sostanzialmente in linea con quella pagata alle altre casse dei professionisti (esclusi i Notai che pagano il 30% del reddito netto professionale, con percentuale che pare destinata a lievitare di altri tre punti); che Cassaforense ha inteso mantenere il sistema retributivo a ripartizione mentre il legislatore tende a favorire il sistema contributivo, decisamente meno generoso (lo si domandi ai commercialisti); che la contribuzione è calcolata non sull'intero reddito prodotto, ma entro un tetto massimo (€ 90.100,00 per l'anno in corso); che gli avvocati esenti dall'obbligo di iscrizione alla Cassa per mancato raggiungimento del reddito minimo debbono comunque iscriversi alla gestione separata INPS, che pretende il pagamento di un'aliquota doppia (26,70%) rispetto a quella stabilita da Cassaforense (13%); che l'iscritto ha la possibilità di incrementare il proprio futuro assegno pensionistico mediante versamenti volontari che formeranno la quota di pensione modulare .
Avremo anche modo di rilevare gli avvocati a settant'anni ci arrivano (eccome!), atteso che la loro età media è superiore a quella del resto della popolazione nazionale; che la percentuale degli avvocati che cessano l'attività professionale una volta raggiunta l'età pensionabile è irrisoria e che in passato, nonostante il percepimento della pensione all'età di 65 anni, l'obbligo contributivo permaneva per ulteriori cinque anni (con ovvio diritto al relativo incremento dell'assegno), sicché sul punto nulla è sostanzialmente cambiato rispetto all'epoca antecedente la riforma.   
Questi e tutti gli altri temi strettamente attinenti alle problematiche previdenziali ed assistenziali della classe forense saranno trattati da Modello5 online, la cui elaborazione ed edizione, adeguata ai tempi di comunicazione elettronici (gloria e disgrazia della modernità), è un ulteriore passo del cammino che Cassaforense ha fortemente deciso di intraprendere nell'interesse ed al servizio dei propri iscritti.
L'augurio è che possa diventare anche foro vivace e dialettico nel quale tutti possano far sentire il proprio pensiero.

Roberto Uzzao


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