MEGLIO POCO CHE NIENTE: EMANATO IL DECRETO CHE DISCIPLINA LE MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AGLI IMPUTATI ASSOLTI

di Lorena Puccetti

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Dando seguito ad un emendamento inserito nella legge di bilancio n. 178/2020, che ha istituito un Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, il Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze il 20 dicembre 2021 ha emanato il decreto attuativo, ancora in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, che definisce i criteri e le modalità dell’erogazione.

L’accesso al Fondo è previsto per le sentenze che sono divenute irrevocabili dopo l’entrata in vigore della legge di bilancio e, pertanto, chi è stato definitivamente assolto in data antecedente al 1 gennaio 2021 non potrà avere alcun rimborso.

Chi può accedere al rimborso ?

Hanno diritto al rimborso i soggetti destinatari di una sentenza di assoluzione irrevocabile pronunciata “perché il fatto non sussiste”, “perché l’imputato non ha commesso il reato” e “perché il fatto non costituisce reato”.

Tale diritto sussiste anche se l’imputato è stato assolto “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato” purché la pronuncia non sia intervenuta a seguito della depenalizzazione dei fatti oggetto dell’imputazione.

L’art. 2 del decreto precisa altresì che l’imputato assolto può chiedere le prestazioni del Fondo a condizione che non abbia beneficiato del patrocinio a spese dello Stato, non abbia ottenuto la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite ai sensi dell’art. 427 c.p.p. o dell’art. 542 c.p.p. e non abbia diritto al rimborso delle spese legali dall’ente da cui il soggetto dipende.

Sempre in base all’art. 2, l’accesso al Fondo è previsto a condizione che

«per nessuna delle imputazioni attribuite al richiedente nell’atto con il quale è stata esercitata l’azione penale, oppure a seguito di modifica dell’imputazione nel corso del processo o in conseguenza della riunione dei procedimenti, sia stata pronunciata sentenza di condanna o di estinzione del reato per prescrizione o amnistia».

In pratica, la sentenza che dichiara l’estinzione del reato per prescrizione o amnistia in relazione ad uno dei capi di imputazione è sufficiente ad escludere il diritto al rimborso.

Di conseguenza, se sono state contestate fattispecie con termini prescrizionali diversi, la declaratoria di estinzione relativa ad una di esse preclude la rifusione delle spese legali del processo anche se per gli altri reati l’imputato è stato assolto.

Al riguardo, l’art. 1, comma 1018 della legge n. 178 stabilisce testualmente che il rimborso

«non è riconosciuto nei seguenti casi: a) assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati; b) estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione; c) sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione».

Soltanto la lettera a) fa espressamente riferimento all’ipotesi di un processo con più capi di imputazione che abbiano avuto esito diverso, specificando che il rimborso non è dovuto nel caso in cui vi sia stata condanna per almeno uno dei reati.

Il decreto attuativo, invece, ha escluso il diritto al rimborso anche nel caso in cui, nell’ambito di un processo con più reati contestati, sia stata dichiarata l’estinzione di uno di essi per prescrizione o amnistia.

Come si accede al Fondo per il rimborso delle spese legali ?

L’art. 3 stabilisce in modo dettagliato le modalità di accesso al Fondo da parte del richiedente specificando che l’istanza deve essere presentata personalmente dall’imputato tramite piattaforma telematica.

Tuttavia, posto che la richiesta deve contenere informazioni specifiche relative alla sentenza e deve essere corredata da numerosi allegati tecnici, è difficile che il privato sia in grado di presentare l’istanza senza dover ricorrere, con aggravio di costi, all’assistenza di un legale.

Rispetto alla legge di bilancio, che nell’art. 1 comma 1017 indicava delle modalità semplici per la richiesta di rimborso, il decreto ha sicuramente complicato la procedura burocratica.

Infine, posto che la dotazione di 8 milioni annui non consentirà certo al Fondo di soddisfare tutte le istanze, l’art. 4 stabilisce i criteri di priorità in base ai quali verranno erogati i rimborsi. I parametri fondamentali per determinare la precedenza delle richieste sono il maggior numero dei gradi di giudizio e la durata complessiva del processo al quale l’imputato è stato sottoposto. In ogni caso, il rimborso è riconosciuto nel limite massimo di € 10.500, ripartito in tre quote annuali di pari importo.

È evidente che si tratta di una cifra insufficiente a rimborsare le spese legali sostenute nell’ambito di processi complessi e di lunga durata. Senza contare che il rimborso delle spese legali, anche se integrale, non può risarcire il danno, morale ed economico, subìto da una persona sottoposta per anni ad un processo penale. In definitiva, in molti casi il rimborso ottenuto dall’imputato assolto avrà un valore poco più che simbolico.

Tuttavia, l’introduzione del Fondo afferma un principio importante ovvero che lo Stato deve rendere conto all’imputato assolto che si è trovato a subire per lungo tempo il peso gravoso di un processo a causa di un’accusa rivelatasi infondata.


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