Il certificato UE Covid digitale, cosa c’è da sapere.

di Emanuele Nagni

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È ormai noto che negli ultimi giorni di maggio gli organi del Parlamento e Consiglio dell’Unione Europea hanno raggiunto un accordo sul “certificato UE Covid digitale”, che non costituisce un prerequisito ma agevola la libera circolazione fra gli Stati membri, diritto fondamentale dell'UE.

Invero, nel mese di giugno è iniziata la fase ‘preparatoria’, in cui i singoli Paesi UE possono avviare il certificato su base volontaria, sempreché si adeguino, sul piano normativo nazionale, al rilascio e alla verifica dei certificati. Il Green Pass europeo entrerà quindi in vigore il 1° luglio, giorno che segna l’avvio del periodo ‘transitorio’, durante il quale lo Stato membro non ancora pronto al rilascio potrà comunque utilizzare altri formati accettabili dagli altri Paesi UE.

La finalità del certificato UE Covid digitale, oltre ad agevolare la libera circolazione nello spazio europeo durante l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione epidemiologica di SARS-CoV-2, è di costituire il mezzo di prova ufficiale per attestare che una persona, alternativamente, sia stata vaccinata contro il Covid-19, abbia ottenuto un risultato negativo al test oppure sia guarita dalla patologia.

Si ricorda che vi possono essere due versioni - nella lingua nazionale e inglese - di certificazione, digitale e cartacea, ambedue dotate di un QR code contenente nome, data di nascita, data di rilascio, informazioni pertinenti su vaccino, test o guarigione e un identificativo unico, oltre alla firma digitale che impedisce ogni falsificazione. Emesso a titolo del tutto gratuito, è perfettamente sicuro, protetto e valido in tutti i Paesi UE, la cui responsabilità nel rilascio ricade sulle singole autorità nazionali, per mezzo di centri deputati al tampone o autorità sanitarie (entrambi dotati, per il successivo controllo, di chiavi di firma digitale conservate in un database nazionale protetto) ovvero direttamente con la piattaforma eHealth.

Sul piano sovranazionale, ciò consentirà di armonizzare le singole normative emergenziali poiché, ad esempio, in caso di viaggio, il titolare del certificato può non incorrere in limitazioni del proprio diritto di libera circolazione, senza che gli Stati membri adottino restrizioni diverse o contrastanti, salvo quelle necessarie per la tutela della salute pubblica. Infatti, in caso di varianti che esulino dal quadro di misure adottato, il singolo Stato dovrà dare tempestiva notizia di una decisione diversa alla Commissione e agli altri Stati membri.

Pertanto, nello scorso 1° giugno, è divenuta operativa una rete di interconnessione (c.d. gateway), deputata alla verifica, su tutto il territorio dell’Unione, delle sole firme dei pass, senza trasmissione di alcun dato personale del titolare. Infatti, la Commissione europea sta sostenendo i singoli Stati membri nello sviluppo di software e app nazionali per il rilascio, l'archiviazione e la verifica dei certificati.

In tema di vaccinazione, poi, il Green Pass è rilasciato alle persone immunizzate con qualsiasi vaccino autorizzato all'immissione in commercio nell'UE, e ricade su ogni Stato membro la decisione di accettare la vaccinazione dopo una o due dosi.

Infine, lato data protection, si evidenzia che le informazioni sanitarie resteranno conservate nello Stato membro che ha eseguito il rilascio.

Avv. Emanuele Nagni del Foro di Roma

 


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