CUMULABILITÀ DELLA CARICA DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOCIETA’ COOPERATIVA CON QUELLA DI LAVORATORE SUBORDINATO

di Francesco Dalla Pietra

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La compatibilità della titolarità di cariche sociali e lo svolgimento di attività di lavoro subordinato per la stessa società è una tematica sempre di attualità, che vede contrapporsi una interpretazione restrittiva ed una meno rigida. Un intervento della Corte di Cassazione, sentenza n.36362 del 23 novembre 2021, offre lo spunto per affrontare nuovamente tale tematica.

La tesi più restrittiva ritiene sussistente un’incompatibilità assoluta tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidenza del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa, in quanto il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell’ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina renderebbe impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che si ritiene necessaria affinché siano riscontrabili gli elementi propri della subordinazione.

Mentre il ragionamento sopra espresso da questo orientamento pare pacifico per la figura dell’amministratore unico, soggetto a cui è rimessa l’intera ed esclusiva amministrazione della società, ciò non parrebbe applicabile de plano per la carica di presidente di un organo di amministrazione plurisoggettivo.

In ordine a tale ruolo, un differente e consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che le due posizioni possano invece convivere, a condizione che “colui che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato fornisca la prova del vincolo di subordinazione” (Cass. n. 9273/2019; cfr., tra le altre, Cass. n. 1793/1996, n. 11978/2004 e n. 18414/2013; in senso conforme, la Corte di Cassazione si è pronunciata con la sentenza del 27 gennaio 2022, n. 2487).

Tale principio è stato peraltro ribadito nel messaggio Inps n. 3359/2019, ove l’Istituto riconosce la compatibilità tra la posizione di presidente di società di capitali e l’attività di lavoro subordinato qualora il potere deliberativo sia affidato ad un organo collegiale, venga fornita la prova rigorosa del vincolo di subordinazione e, in particolare, lo svolgimento da parte del presidente del CDA di mansioni estranee al rapporto organico.

Tale concetto trova applicazione anche nell’ambito della società cooperativa e in relazione al presidente della società stessa, purché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) il potere deliberativo, diretto a formare la volontà dell’ente sia affidato ad un organo diverso; b) il presidente svolga in concreto e nella veste di lavoratore dipendente mansioni estranee al rapporto organico con la cooperativa (messaggio Inps n. 12441/2011).

In questo contesto si inserisce la pronuncia della Corte di Cassazione, sez. trib., n. 36362/2021, che allineandosi alla tesi più restrittiva, ha trattato le conseguenze tributarie da tale interpretazione affermando che: 1) sussiste l’assoluta incompatibilità tra la qualifica di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa; 2) l’insussistenza dei requisiti, quali il vincolo di subordinazione e la diversità delle mansioni tra il soggetto presidente o amministratore unico e lavoratore subordinato, rende il costo da lavoro dipendente indeducibile dal reddito della società.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che non vi sia un’assoluta incompatibilità tra la carica di presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa con quella del lavoratore subordinato, ma sarà necessario, in caso di accertamento ispettivo, una puntuale dimostrazione della distinzione sia formale che sostanziale tra le due posizioni, fornendo la prova della sussistenza del vincolo di subordinazione e dell’assoggettamento del dipendente/presidente del CDA, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società.


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