Cosa succederà nei luoghi di lavoro privati a partire dal 15 ottobre? Gli ultimi provvedimenti del Governo spiegati per punti.

di Livio Galla

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  • Per il periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, ciascun lavoratore è obbligato a possedere ed esibire (su richiesta) la certificazione verde per poter accedere presso il proprio luogo di lavoro. I soggetti in attesa di certificazione potranno avvalersi dei documenti rilasciati dalle strutture sanitarie o farmacie dove hanno effettuato il tampone o il vaccino. Il possesso del green pass non può essere sostituito da autocertificazione
  • L’obbligo riguarda dipendenti o soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, attività lavorativa, di formazione o volontariato, anche in base a contratti esterni (es. autonomi, somministrazione, appalto, distacco).
  • Sono esentati dall’obbligo di green pass i soggetti in possesso di certificazione medica di esonero rilasciata dal proprio medico di base secondo i criteri previsti dal Ministero della Salute (es. persona allergica al vaccino). Queste persone dovranno esibire a loro volta un QR code attualmente in corso di predisposizione. 
  • Il datore di lavoro deve verificare che chiunque acceda presso il luogo di lavoro sia in possesso della certificazione verde. I lavoratori somministrati, distaccati o che per altre ragioni si trovano presso un luogo di lavoro diverso da quello abituale, possono subire controlli anche da parte del proprio datore di lavoro “originario”. 
  • Entro il 15 ottobre, il datore di lavoro deve organizzare il sistema dei controlli. Per la PA è stato stabilito l’utilizzo della app VERIFICAC19, già in uso per i controlli presso bar, ristoranti, palestre ecc. Questa applicazione è collegata alla piattaforma nazionale - DGC e permette esclusivamente di accertare la validità del QR code esibito, senza la possibilità di memorizzare sul dispositivo le informazioni personali dei soggetti controllati, al fine di tutelarne la privacy. 
  •  I datori di lavoro privati, oltre a poter utilizzare l’app appena citata, possono assolvere all’obbligo di verifica del green pass mediante integrazione del sistema aziendale di controllo della temperatura o delle presenze, ad esempio attraverso l’utilizzo di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit-SDK) che verrà rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open source. Per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, è prevista l’interazione asincrona tra il Portale INPS e la piattaforma nazionale - DGC. 
  • Per far fronte a specifiche esigenze di natura organizzativa, il datore di lavoro può verificare il possesso del green pass con anticipo, fino ad un massimo di 48 ore prima rispetto all’accesso in azienda. 
  • I controlli possono avvenire anche a campione (qualora l’Autorità accerti la presenza di un lavoratore senza green pass, l’azienda non verrà sanzionata se comunque ha predisposto un sistema di controlli adeguato, anche se organizzato con la modalità “a campione”), preferibilmente nel momento di accesso ai luoghi di lavoro e senza determinare code o ritardi. Per la PA è consentito un controllo a campione che copra almeno il 20% del personale in servizio. 
  • Il datore di lavoro deve individuare con atto formale (delega scritta) i soggetti incaricati di verificare il possesso della certificazione, l’incarico può essere affidato ad un soggetto esterno.
  • I lavoratori senza green pass o che si rifiutano di esibire la certificazione sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del documento e comunque non oltre il 31 dicembre, non possono essere irrogate sanzioni disciplinari (a meno che ciò non si espressamente previsto dal CCNL di settore) e hanno diritto alla conservazione del posto. Durante il periodo di assenza ingiustificata non verrà corrisposta la retribuzione né altra forma di compenso, i giorni di assenza non concorrono alla maturazione delle ferie e dell’anzianità di servizio. 
  • Le imprese con meno di 15 dipendenti possono sospendere il dipendente senza green pass a partire dal sesto giorno di assenza e sostituirlo con altro lavoratore per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili una sola volta. La sospensione avrà durata pari al contratto di sostituzione. 
  • In caso di violazioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma tra 400 e 1.000 euro per i datori di lavoro, da 600 a 1.500 euro per i lavoratori. Il datore di lavoro è inoltre tenuto a segnalare il lavoratore alla Prefettura. 
  • Per violazioni commesse nell’esercizio di un’impresa si applica inoltre la chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni. All’atto dell’accertamento, l’Autorità può disporre la chiusura provvisoria per un periodo non superiore a 5 giorni. 
  • È previsto il raddoppio delle sanzioni in caso di reiterazione delle violazioni
  • Il quadro sanzionatorio appena illustrato non esclude la responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo di certificazione altrui

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