Termine per avviare la mediazione e improcedibilità della domanda giudiziale

di Giuseppe Zangari

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Il termine che, in sede di prima udienza, il Giudice concede alla parte onerata di incardinare la mediazione obbligatoria ha natura perentoria, e ciò pur non essendo definitivo espressamente come tale dal d.lgs. 28/2010, dal che la violazione determina l’improcedibilità della domanda giudiziale.

L’istituto. La mediazione civile e commerciale festeggia il primo decennio di vita, ma nonostante un impiego sempre più diffuso – tanto da profilarsene l’estensione a nuovi ambiti -, la portata dell’istituto, specie quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, risulta ancora oggi foriera di dubbi applicativi e, al contempo, sorprendentemente sottovalutata dagli addetti ai lavori.

E’ il caso dell’opposizione al decreto ingiuntivo emesso in materia condominiale ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., e in particolare a quale soggetto - tra l’opponente e l’opposto - spetti avviare la mediazione obbligatoria, solo recentissimamente risolta, non senza travaglio, dalle Sezioni Unite di Cassazione con l’attribuzione dell’onere a carico del creditore opposto (Corte di Cassazione S.U., n. 19596/2020).

La vicenda. Un condomino contesta l’ingiunzione avente a oggetto il pagamento di oneri condominiali ma il Condominio, nel costituirsi in giudizio, eccepisce l’improcedibilità dell’opposizione in ragione del mancato esperimento della mediazione obbligatoria.

Ai sensi dell’art. 5, comma 1bis del d.lgs. n. 28/2010 il Giudice assegna quindi all’opponente 15 giorni per introdurre il procedimento, ma quest’ultimo, anziché ottemperare tempestivamente all’invito, sceglie di coltivare una trattativa “privata” con il Condominio.

Una volta fallito ogni tentativo di composizione della vertenza, all’udienza fissata per il prosieguo della causa il condomino chiede un nuovo rinvio per avviare la mediazione.

La sentenza del Tribunale capitolino,

è fondata l’eccezione d’improcedibilità che risulta preclusiva dell’esame del merito” proprio in ragione del fatto che la mediazione neppure era stata introdotta nel termine concesso in sede di prima udienza (Trib. Roma, n. 11979/2020).

Nel replicare alle contestazioni dell’opponente, il Giudice ritiene irrilevante che il legislatore non definisca il termine de quo come perentorio, posto che non è necessaria un’espressa qualifica in tal senso:

"secondo la giurisprudenza di legittimità, che si condivide, il carattere della perentorietà del termine può desumersi anche in via interpretativa tutte le volte che, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato (Cass. Civ., n. 14624/00).

Pertanto, il termine concesso in prima udienza deve configurarsi alla stregua dell’ultima sanatoria di un’azione già potenzialmente improcedibile, dal che il perdurante stallo della parte onerata non può essere ulteriormente tollerato tramite la concessione di una nuova proroga.

Inoltre - prosegue il Tribunale - anche volendo ammettere che il termine in questione abbia natura ordinatoria, la richiesta di un ulteriore rinvio sarebbe dovuta pervenire quando i quindici giorni non erano ancora trascorsi, posto che “la proroga dei termini ordinatori è consentita dall’art. 154 c.p.c. soltanto prima della loro scadenza” (Cass. Civ., n. 17202/2013).

L’improcedibilità. La pronuncia s’inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale estremamente rigoroso, che non teme di respingere la domanda sotto il profilo procedurale, senza alcun esame della vertenza nel merito.

Si pensi, a tale proposito, all’obbligo di comparizione personale della parte all’incontro di mediazione, che può essere disatteso esclusivamente a fronte del rilascio di una procura, al procuratore come a un terzo, “avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto”, ossia un atto ben diverso dalla procura alle liti rilasciata ai sensi dell’art. 83 c.p.c. (Cass. Civ., n. 8473/2019, Trib. Roma, n. 7981/2020).

O ancora alla pronuncia della Suprema Corte che fa decorrere gli effetti sui termini di prescrizione e decadenza – come ad esempio, rimanendo in ambito condominiale, l’impugnativa ex art. 1137 c.c. - dal momento in cui la domanda è comunicata alla parte invitata e non semplicemente depositata presso l’Organismo di Mediazione, in considerazione del fatto che, ai sensi dell’art. 5, comma 6 del d.lgs. n. 28/2010,

…solo la comunicazione alle altre parti della domanda di mediazione, e non anche con il mero deposito della stessa, impedisce il prodursi della decadenza” (Cass. Civ., n. 2273/2019).

Avv. Giuseppe Zangari – Foro di Padova


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