PER IL DIRITTO AL COMPENSO DELL’AVVOCATO È NECESSARIO IL PREVENTIVO SCRITTO?

di Leonardo Carbone

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Ai fini del diritto dell’avvocato al compenso, è necessario  un preventivo scritto?

La domanda può sembrare “superflua”,  ma così non è,  solo ove si consideri che la questione è stata portata fino in Cassazione che l’ha risolta  solo di recente con sentenza 10.11.2022 n. 33193 con una risposta  negativa.

Infatti, il diritto al compenso dell’avvocato “deriva” dal contratto di mandato professionale, che non è soggetto a vincoli di forma (Cass. 31.3.2021 n. 8863) e dall’effettivo svolgimento della prestazione professionale. Per esigere il pagamento  del compenso l’avvocato deve provare il conferimento dell’incarico e l’adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo. E ciò in quanto in tema di attività professionale svolta dagli avvocati, mentre la procura ad litem costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte (la circostanza di aver dato l'incarico al professionista può formare oggetto di prova per testimoni).

Sul “diritto al compenso dell’avvocato” occorre ricordare che l’art. 13 comma 6, della l.n.247/012 statuisce espressamente che i parametri si applicano:

  • quando all’atto o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta;
  • In ogni caso di mancata determinazione consensuale.

Dalla riferita normativa consegue che il regolamento sui parametri trova applicazione in assenza dell’accordo delle parti sul compenso; il decreto, quindi, non potrà che applicarsi quando manchi l’accordo sul compenso medesimo tra professionista e soggetto tenuto al pagamento. Da quanto illustrato ne consegue che per il diritto al  compenso si prescinde dalla pattuizione cliente/avvocato, in quanto la legge  statuisce che in mancanza di accordo cliente/avvocato il compenso si quantifica sulla base dei parametri ministeriali.

Sulla tematica in questione occorre evidenziare che l’art.1, comma 141, sub6, lettera d), della l. 4.8.2017 n.124, ha modificato l’art.13, comma 5, della l. n.247/2012 rendendo per l’avvocato obbligatorio il preventivo in forma scritta dei costi della prestazione.

In caso di inadempimento dell’obbligo di redigere il preventivo da parte dell’avvocato, il compenso è comunque dovuto, ma è determinato  in base ai parametri ministeriali. La violazione dell’obbligo del preventivo – che non incide sulla spettanza del compenso professionale né sull’ammontare – comporta a carico dell’avvocato eventuale azione civilistica da parte del cliente, oltre che conseguenze di natura deontologica, come prevede espressamente l’art.27, comma 2, del codice deontologico, norma che prevede la sanzione dell’avvertimento nel caso in cui l’avvocato violi l’obbligo di dare al cliente adeguate informazioni circa gli oneri ipotizzabili ed il prevedibile costo della prestazione.


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