NOVITÀ IN MATERIA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER GLI AVVOCATI IN REGIME FORFETTARIO

di Filippo Mengucci

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SANZIONI PER MANCATA ISTITUZIONE DEGLI STRUMENTI DI PAGAMENTO TELEMATICI DELLE PARCELLE (POS/CARTE DI CREDITO).

Il nuovo Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 aprile scorso, contiene ulteriori misure urgenti per l’attuazione dei 45 obiettivi del PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - ed introduce una serie di novità di rilievo in materia fiscale.

In particolare, l’estensione dal 1° luglio 2022 della fatturazione elettronica per tutti quegli Avvocati  che applicano il regime forfettario e l’anticipazione al 30 giugno 2022, per tutti i contribuenti indistintamente, delle sanzioni per mancato utilizzo/adozione di strumenti di pagamento telematici nelle transazioni finanziarie (POS/Carte di credito), già previsti dal Decreto Legge 179/2015 art. 15 comma 4-bis.

Per quel che riguarda la fatturazione elettronica, il Decreto di aprile 2022 la rende obbligatoria per tutti i contribuenti minori; quindi, sia per il regime forfetario introdotto dall’art. 1 comma da 54 a 89 della L. 190/2014 che per il regime di vantaggio previsto dal DL. 98/2011 art. 27 comma 1,2. In breve, l’obbligo riguarda tutti gli Avvocati che applicano il regime del forfait con imposta sostitutiva del 15% ed tutti coloro che, nei primi anni di esercizio della professione (primo anno di attività e i quattro successivi), applicano il forfait con la minore imposta sostitutiva del 5%.  

La nuova disposizione, per il momento,  lascia fuori solo i contribuenti con ricavi e compensi fino a 25mila euro, che potranno continuare ad emettere le fatture in formato cartaceo fino al 2024; oltre tale soglia scatterà, dunque, l’obbligo della fattura elettronica.

In vista del passaggio definitivo al “sistema di fatturazione elettronica Sdi”, salvo i citati esoneri, è previsto un periodo transitorio per consentire un graduale adattamento alle nuove norme: dal 1° luglio al 30 settembre 2022, la fattura potrà essere emessa entro il mese successivo dalla data di effettuazione dell’operazione senza incorrere nelle sanzioni previste dal D.Lgs.471/97.

Pertanto, dal 1° ottobre 2022 si dovrà emettere la fattura/parcella per le prestazioni legali rese entro:

  • 12 giorni in caso di fattura immediata;
  • entro il 15 del mese successivo in caso di fatture differite.

Oltre al citato obbligo di fatturazione elettronica, ulteriore misura volta a contrastare l’evasione fiscale e le irregolarità nei pagamenti tracciati consiste nell’anticipazione al 30 giugno 2022 di un pacchetto di sanzioni legate al mancato utilizzo delle Carte di Credito e POS.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista in caso di mancata accettazione dei pagamenti con carte elettroniche di cui all’art.15 comma 4-bis del DL 179/2015, si compone di due voci: una quota dall’importo fisso, pari a 30 euro, ed una quota variabile aggiuntiva del 4%, calcolata in base al valore della transazione rifiutata. Si rammenta che il citato Decreto Legge aveva già introdotto l’obbligatorietà di accettazione dei pagamenti elettronici dal 1 giugno 2013, ma non aveva disciplinato alcun regime sanzionatorio.


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