Il «periodo cuscinetto» è esteso da lunedì 9 marzo a mercoledì 15 aprile 2020

di Giancarlo Renzetti

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Il DECRETO-LEGGE 17/3/2020, n. 18. pubblicato in G.U. il 17.3.20, prevede all’ART. 83 e segg,ti Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare.

Il decreto è già in vigore ed oltre ad estendere il periodo di sospensione né chiarisce l’estensione e l’applicabilità superando i dubbi interpretativi sorti a seguito del Decreto Legge 8.3.2020 n.11.

Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.

E’ stato eliminato il riferimento, contenuto nel precedente decreto, alla “pendenza” dei giudizi in modo da eliminare ogni dubbio circa  l’estensione della sospensione al termine per l’impugnazione delle sentenze ed estendere gli effetti della sospensione anche gli atti introduttivi del giudizio, ove per il loro compimento sia previsto un termine.

Se il decorso dei termini ha inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

E’ chiarito che, quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

La sospensione riguarda anche i procedimenti di mediazione, di negoziazione assistita e tutti gli strumenti a.d.r. promossi entro il 9 marzo 2020,  quando  costituiscano condizione di procedibilità

L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.  (art.103 c. 6)

In tutti i procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini è altresì sospeso, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e  dei termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare, di cui all’articolo 308 c.p.p..

Sono introdotte misure urgenti in materia di comunicazioni e notificazioni per via telematica nei procedimenti penali.

Le comunicazioni e le notificazioni, agli imputati e alle altre parti, relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali rinviati sono effettuate - attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali - mediante consegna ai difensori di fiducia dell’imputato e di tutte le parti private.

Nel caso di difensore d’ufficio, naturalmente, continuerà ad avere applicazione il regime codicistico ordinario.

Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello di cui all’articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, in corso alla data di entrata in vigore del decreto, sono prorogate fino alla data del 30 giugno 2020.

Fino al 15 aprile 2020 sono sospesi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l’abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salve le previsioni di cui all’art.123 del D.L.

Fanno eccezione alla regola del rinvio d’ufficio

NEL SETTORE CIVILE :

cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.

In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

NEL SETTORE PENALE : 

procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti: 1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;  2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza; 3) procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione. c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

Per il processo amministrativo si fa rinvio alla normativa sulla feriale che sospende tutte le udienze, tranne le sospensive.

Avv. Giancarlo Renzetti – Delegato Cassa Forense Lazio


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