IL COORDINATORE GENITORIALE NEI CONFLITTI DI COPPIA

di Manuela Zanussi

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Figura già da anni recepita dalla giurisprudenza di molti Tribunali d’Italia, ma non ancora normata, il Coordinatore Genitoriale è il nuovo soggetto cui si fa sempre più riferimento nei procedimenti di separazione, divorzio, modifica delle condizioni o in caso di cessazione della convivenza di coppie di fatto: vi si ricorre quando la coppia genitoriale non è mediabile, ma pur tuttavia dotata di capacità genitoriale, e tra i genitori la conflittualità è talmente elevata che gli stessi sono distratti dal mantenere il focus sui figli e addirittura da adottare condotte tali da danneggiare i minori stessi.

La coordinazione genitoriale è un procedimento di risoluzione alternativa delle controversie centrato sul minore, attraverso il quale un professionista di ambito giuridico-psicologico, terzo neutrale, adeguatamente formato in materie e con esperienza multidisciplinare, aiuta i genitori altamente conflittuali ad attuare il loro piano genitoriale, facilitando attraverso un intervento tempestivo la composizione delle liti.

Il Coordinatore può essere disposto sia nel corso di un procedimento giudiziario che al termine dello stesso, oltre che richiesto volontariamente dai genitori anche al di fuori di una procedura.

Dopo l’emissione dei provvedimenti -sia giudiziali che consensuali- “principali” (affidamento, collocamento e tempi di permanenza presso ciascun genitore), il Giudice può procedere alla nomina di un Coordinatore Genitoriale, individuando una figura che per un tempo determinato aiuti i genitori a dare concreta e corretta attuazione alle prescrizioni che riguardano i figli.

Tra le più varie pronunce di merito: Trib. Pordenone 30.5.2019, Trib. Varese 26.6.2018, Trib. Siena 7.2.2018, Trib. Mantova 5.5.2017, Trib. Milano 29.7.2016.

Casi frequenti di nomina del Coordinatore si hanno quando va scelta la scuola o lo sport cui iscrivere il figlio, va deciso se far frequentare il catechismo o lezioni di recupero scolastico, vanno gestiti gli orari e le dotazioni di vestiario nel riconsegnare il minore all’altro genitore e financo la dieta del bambino.  

Tutte decisioni “minori” rispetto alle quali i genitori, invece che mirare al vero interesse e bisogno del minore, sono esacerbati dalla conflittualità ed accecati da essa.

Il Coordinatore genitoriale opera tendenzialmente attraverso “raccomandazioni” ai genitori, può ascoltare il minore, ma in taluni casi ha anche il potere di assumere direttamente decisioni nell’interesse del minore, per evitare pregiudizi ulteriori ed imminenti al bambino.

Egli periodicamente relaziona il Giudice circa l’andamento della procedura, avendo il potere-obbligo di intervenire anche anticipatamente con precise e urgenti segnalazioni qualora ravvisi evidenti pericoli per il minore che rendano necessario un intervento giudiziale immediato. 

Si discute del ruolo del Coordinatore e, in particolare, se rientri nell’ambito di un incarico quale ausiliario del Giudice o sia un mero mandatario delle parti contrattualmente obbligato. 

Sul punto variegato è il panorama giurisprudenziale, spaziandosi tra ipotesi in cui il Tribunale ha incaricato il Coordinatore di un ruolo esplicitamente direttivo, con liquidazione giudiziale del compenso dello stesso, e altre ipotesi in cui il Giudice ha invece unicamente incaricato il Coordinatore di ruoli di suggerimento e di mera raccomandazione alle parti, lasciando poi all’ambito della sottoscrizione dell’incarico l’individuazione dei poteri del medesimo, così come privatisticamente stabilita doveva essere la determinazione del compenso del professionista.

Avv. Manuela Zanussi - Foro di Pordenone

 


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