INDENNITÀ UNA TANTUM IN FAVORE DEI PENSIONATI ISCRITTI ALLE CASSE

di Giancarlo Renzetti

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Il D.L. 50/2022 del 17.5.22 prevede, all’art.32 un’indennità una tantum di € 200,00 per i pensionati residenti in Italia, con reddito non superiore ad € 35.000, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali.

Tale indennità non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Tale importo, come da comunicazione Inps pervenuta nel mese di giugno, verrà corrisposto da Cassa Forense ai propri pensionati unitamente alla pensione di luglio.

L’erogazione per rispettare i termini di pagamento previsti, sarà effettuata sulla base dei dati reddituali nella disponibilità dell’Ente al momento dell’erogazione, salvo successiva verifica del reddito complessivo sulla base delle informazioni che saranno trasmesse dall’amministrazione finanziaria.

I pensionati di Cassa Forense interessati alla misura sono circa 11.000.

Nei prossimi giorni sarà trasmessa a tutti gli interessati una Pec con cui si chiede al pensionato di comunicare, nel più breve tempo possibile, se la sua posizione reddituale escluda il pagamento onde evitare di dover procedere successivamente alla ripetizione della somma stessa.

Per ciò che riguarda l’indennità una tantum anche in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle Casse di previdenza e assistenza obbligatorie, per la quale è stato istituito un Fondo di 500 mln di euro, si rimane in attesa del Decreto Ministeriale che doveva essere emanato entro il 17.6, e doveva determinare i criteri e le modalità per la concessione.


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