ESTENSIONE TUTELA MATERNITÀ E PATERNITÀ, CHI NE HA DIRITTO

di Francesca Coluzzi - Giancarlo Renzetti

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L’articolo 1, comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, c.d. Legge di Bilancio 2022, ha  esteso  di ulteriori tre mesi l’indennità di maternità per le lavoratrici autonome o parasubordinate, iscritte all’INPS o iscritte  ad un Ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza come la  Cassa Forense.

L’estensione è riconosciuta in favore di abbia dichiarato, nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità un reddito inferiore a 8.145 euro.

Secondo la circolare INPS si deve computare il reddito complessivo annuo ai fini fiscali, come riportato nella dichiarazione dei redditi, relativa all’anno precedente l’inizio della maternità

Il tetto reddituale  sarà annualmente incrementato del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

L’ampliamento di tutela sarà  riconosciuta anche ai padri lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata che si trovino nelle condizioni reddituali previste dalla norma “in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre” (artt. 28, comma 1-ter, 66, comma 1-bis, e 70, comma 3-ter, del D.lgs n. 151/2001, e l’articolo 3 del D.M. 4.4.2002).

Come si calcola l'indennità di maternità?

Attualmente alle professioniste iscritte a Cassa è riconosciuta una indennità pari all’80% di 5/12 del reddito professionale, qualificato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo, percepito nel secondo anno precedente quello dell’evento, nel rispetto di un importo:

  • l’indennità minima non può essere inferiore a quella stabilita in base alle tabelle INPS vigenti nell'anno del parto;
  • l’indennità massima non può essere superiore a cinque volte l’importo minimo di cui sopra

La domanda di indennità dovrà essere presentata a pena di decadenza, a decorrere dal compimento del sesto mese di gravidanza fino al termine perentorio di 180 giorni dal parto. Andrà inoltrata direttamente alla Cassa in via telematica collegandosi al sito www.cassaforense.it - “Accessi riservati - posizione personale – istanze on line", in alternativa a mezzo pec (istituzionale@cert.cassaforense.it) o tramite raccomandata A/R utilizzando l’apposita modulistica, unitamente alla certificazione richiesta.


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