Esonero tasse universitarie per figli di pensionati di inabilità

di Dott. Santino Bonfiglio

Stampa la pagina
foto

L’esonero del pagamento delle tasse universitarie, è un’agevolazione che consente a determinate categorie di studenti, di poter essere esonerati dal versamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari e di ottenere un esonero totale o parziale, per tre motivi distinti: merito, reddito o invalidità.

Fin dal 1948, anno in cui entrò in vigore, la Costituzione italiana esprime gli ideali che la Repubblica intende promuovere e fra questi troviamo anche il diritto allo studio, regolato principalmente dall’articolo 34, in cui rileva subito l’interesse dello Stato nel rendere lo studio accessibile a tutti e nel premiare chi cerca di arrivare ai livelli più alti dell’istruzione, inclusi i meritevoli senza mezzi economici o i soggetti con disabilità.

Gli Atenei devono prevedere l’esonero delle tasse universitarie in base a questi criteri, pur godendo di molta autonomia nello stabilire l’ammontare delle tasse e della riduzione delle stesse. Ciascuna università, ad inizio anno, provvede a rinnovare o confermare il beneficio, distinguendo i casi di esonero parziale o totale.

Nel caso di esonero per merito, i criteri per ottenere una riduzione possono riguardare il voto di maturità, ossia in favore di studenti che si iscrivono al primo anno d’università che hanno ottenuto la votazione di 100 alla maturità o avere conseguito un certo numero di crediti durante l’anno mantenendo una media alta, oppure chi sceglie di iscriversi alla magistrale potrà avere uno sconto sulla tassa d’iscrizione in base al voto ottenuto alla laurea triennale, in genere per voti compresi tra il 108 e il 110 e lode.

Nel caso, invece di esonero per invalidità, lo studente universitario, al fine di fruire di tale agevolazione, deve presentare nei termini, ogni anno, idonea domanda di esonero, corredata della documentazione necessaria, tra cui sempre attestazione ISEE. Gli studenti universitari che presentano un’invalidità pari o superiore al 66%, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge 5 febbraio 1992, sono esonerati totalmente al pagamento delle tasse universitarie.

Per l’anno 2018/2019, ogni ateneo ha facoltà di prevedere esoneri parziali ai disabili con invalidità dal 33% al 65% a condizione di rientrare in determinate fasce di reddito ISEE, determinate di anno in anno dalle università medesime al pari degli studenti inabili, sono generalmente esonerati anche gli studenti figli di beneficiari della pensione di inabilità, ai sensi dell’art. 30 della legge 118/71.

In tal caso, lo studente per godere dell’esonero, dovrà fornire all’università un’autocertificazione del proprio stato di famiglia, una copia del verbale di rilasciato dalla ASL che certifica il grado di invalidità del genitore e la certificazione rilasciata dall’ente pensionistico che accerta l’invalidità del genitore. Questo ultimo tipo di esonero viene concesso in presenza di due requisiti indispensabili:

  • in caso di inabilità lavorativa al 100% del genitore
  • reddito ISEE non superiore ad un determinato importo

Orbene, in considerazione di quanto anticipato, si potrà avvalere dell’esonero anche lo studente, entro il reddito ISEE previsto per ottenere il beneficio, figlio di un avvocato pensionato di inabilità erogato dalla Cassa nazionale forense , ossia, ammesso al trattamento pensionistico che spetta all’iscritto qualora la capacità all’esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all’iscrizione, in modo permanente e totale e la concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed è revocata in caso di nuova iscrizione.

 

Dott. Santino Bonfiglio - Responsabile Assistenza e Servizi Avvocatura


Altri in ASSISTENZA