Sospensione volontaria dall'esercizio professionale: effetti sulla posizione previdenziale

di Avv. Agostino Maione

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La legge n. 247 del 2012 ha previsto, al secondo comma dell’art. 20, che: “L’avvocato iscritto all'albo può sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale”.

Mentre gli effetti della sospensione appaiono pacifici per quel che riguarda il profilo ordinistico, più complesse sono le conseguenze sulla posizione previdenziale del professionista.

Cassa Forense, poiché all'avvocato “sospeso” è precluso l’esercizio professionale, presupposto necessario del rapporto previdenziale, ha equiparato gli effetti della “sospensione volontaria” a quelli della cancellazione dagli Albi.

Infatti, il regolamento d’attuazione dell’art. 21 della L. 247/2012, all’art. 6, prevede che: “La cancellazione degli avvocati dalla Cassa viene deliberata dalla Giunta esecutiva a seguito di cancellazione dell’iscritto da tutti gli Albi forensi, nonché in caso di sospensione volontaria annotata nell'Albo ex art. 2 e 3 della legge n.247/2012”.

Ovviamente, sia in caso di reiscrizione all'Albo a seguito di cancellazione che di revoca della sospensione volontaria, il professionista ha diritto alla reiscrizione alla Cassa.

Sotto il profilo contributivo la sospensione volontaria dall'Albo e, dunque, la conseguente cancellazione dalla Cassa, comporta il venir meno dell’obbligo di pagamento dei contributi previdenziali relativi all'anno successivo a quello della sospensione/cancellazione, mentre sono regolarmente dovuti i contributi dell’annualità in cui avviene la sospensione/cancellazione, sia quelli minimi (da pagarsi con le ordinarie scadenze) che quelli in autoliquidazione (da pagarsi l’anno successivo, con l’invio del mod. 5 relativo all'ultima annualità di iscrizione).

Diversi sono, invece, gli effetti della sospensione/cancellazione dal punto di vista previdenziale e assistenziale ed è bene valutarli con attenzione prima di “sospendersi” dall'Albo.

Innanzitutto è da dire che la cancellazione dalla Cassa, che sarà deliberata dalla Giunta Esecutiva, avverrà con decorrenza dalla data in cui il competente Consiglio dell’Ordine (e il Consiglio Nazionale Forense per gli iscritti in entrambi gli albi) avrà assunto la delibera di sospensione.

Ne consegue che il professionista, già dal giorno dopo la data di delibera del Consiglio dell’Ordine, prima ancora che la Giunta Esecutiva abbia deliberato la sua cancellazione dalla Cassa, sarà privo delle coperture assistenziali che il sistema previdenziale forense garantisce a tutti gli iscritti, ossia ai professionisti che siano “in costanza” di iscrizione alla Cassa.

Dalla stessa data il professionista “perderà” periodi di “utile iscrizione” e, quindi, non maturerà l’anzianità contributiva in futuro necessaria per acquisire il diritto ai trattamenti pensionistici.

In caso di reiscrizione, ovviamente, i periodi futuri si andranno a sommare a quelli già maturati prima della cancellazione, ma più lungo sarà il periodo di sospensione e maggiori saranno le difficoltà a raggiungere, con l’anzianità anagrafica, anche la necessaria anzianità contributiva.

Il vero punto “dolens”, però, viene in rilievo quando si passa all'esame della disciplina riguardante i presupposti per ottenere il riconoscimento di talune prestazioni previdenziali, segnatamente le pensioni d'invalidità ed inabilità, nonché quella indiretta in favore dei superstiti, cui questi ultimi hanno diritto quando l’iscritto decede senza aver maturato il diritto a pensione.

Tali prestazioni, infatti, richiedono che l’iscrizione sia in atto al momento dell’evento che ne dia luogo (malattia, infortunio o morte dell’iscritto) e che la stessa sia continuativa e ininterrotta (da almeno cinque anni per le pensioni di invalidità ed inabilità, da almeno dieci anni per l’indiretta) da data antecedente al compimento del quarantesimo anno di età dell’iscritto.

Ne consegue che anche brevi periodi di cancellazione e/o sospensione dall'Albo possono avere conseguenze assai negative su tali “coperture”, non soltanto per chi dovesse cancellarsi e reiscriversi alla Cassa “a cavallo” del compimento dei quaranta anni di età.

Nessun effetto “negativo”, sotto tale profilo, per i professionisti già privi di tali coperture perché iscritti alla Cassa con decorrenza successiva al compimento del quarantesimo anno di età.

Tutti gli altri, invece, faranno bene a prestare attenzione perché ogni ipotesi di cancellazione dalla Cassa, se non seguita da una reiscrizione in data antecedente al compimento del quarantesimo anno di età del professionista, comporta la definitiva perdita del diritto a poter fruire delle tre prestazioni previdenziali sopra indicate.

Una scelta così importante, dunque, non può che essere assunta sulla base di una precisa conoscenza degli indicati istituti previdenziali e di un esame accurato della propria posizione, onde valutare bene gli effetti che ad essa conseguono.

Avv. Agostino Maione - Delegato di Cassa Forense


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