Separazione con addebito e pensione reversibilità

di Leonardo Carbone

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In caso di coniuge separato con addebito, il coniuge superstite, al quale sia stata addebitata la separazione, ha diritto alla pensione di reversibilità indipendentemente dalla circostanza che versi o meno in stato di bisogno e senza che rilevi l’attribuzione di un assegno di mantenimento o altra provvidenza di tipo alimentare.

Sulla reversibilità al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non) ed in favore del quale opera la presunzione di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte, la Corte Costituzionale ha da tempo affrontato il tema delle aspettative pensionistiche del coniuge separato per colpa (cui viene parificato quello al quale sia addebitata, ai sensi dell’art.151, comma 2, cod. civ.), dichiarando: - l’illegittimità dell’art.20, comma 1, lett. a), l. 2.2.1973 n.12, nella parte in cui esclude dal diritto a pensione di reversibilità il coniuge superstite quando sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa dello stesso (Corte Cost. 3.11.1988 n.1009); - l’illegittimità dell’art.81, comma 4, del d.p.r. n.1092/73, nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di reversibilità in favore della vedova, alla quale la separazione sia stata addebitata con sentenza passata in giudicato, allorché a questa spettasse il diritto agli alimenti da parte del coniuge poi deceduto (Corte Cost. 30.07.1997 n. 284); - l’illegittimità degli art.1, d.leg.lgt. 18.1.1945 n.39 e 23, comma 4, l.18.8.1962 n.1357, nella parte in cui escludono dalla erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato (Corte Cost. 28.7.1987 n.286).

Dopo la riforma dell’istituto della separazione personale, introdotto dal novellato art.151 cod.civ., e le citate sentenze della Corte costituzionale, non è più giustificabile il diniego al coniuge cui fosse stata addebitata la separazione, di una tutela che assicuri la continuità dei mezzi di sostentamento che il defunto coniuge sarebbe stato tenuto a fornirgli.

E la Corte di Cassazione, con sentenza n. 7464 del 15.3.2019, ha confermato “l’iter” della Corte costituzionale, statuendo che “la motivazione del giudice delle leggi, se conduce ad equiparare con sicurezza la separazione per colpa a quella con addebito, non autorizza l’interprete a ritenere che sia residuata una differenza di trattamento per il coniuge superstite separato in ragione del titolo della separazione”. Per la Suprema Corte, la normativa, per il coniuge separato, non richiede “quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità, la vivenza a carico al momento del decesso del coniuge e lo stato di bisogno, ma unicamente l’esistenza del rapporto coniugale col coniuge defunto pensionato o assicurato”, e quindi si prescinde dalla spettanza e/o corresponsione dell’assegno di mantenimento al momento del decesso dell’ex coniuge.

E ciò in quanto la ratio della tutela previdenziale è rappresentata dall’intento di porre il coniuge superstite al riparo dall'eventualità dello stato di bisogno, senza che tale stato di bisogno divenga (anche per il coniuge separato per colpa o con addebito) concreto presupposto e condizione della tutela medesima.

Avv. Leonardo Carbone – Direttore Responsabile CFnews.it


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