Riscatto: oneri e vantaggi da valutarsi non a caso

di Avv. Agostino Maione

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L’istituto del riscatto, di cui all'art. 24 della Legge n. 141/1192, per gli iscritti a Cassa Forense è disciplinato dal regolamento adottato con delibera del Comitato dei delegati del 19 dicembre 2014, approvato con nota ministeriale del 17 marzo 2015.

Possono esercitare il diritto di riscatto, per gli anni indicati dall'art. 2 del Regolamento, gli avvocati ed i praticanti iscritti alla Cassa, che siano in regola con gli obblighi dichiarativi e contributivi.

Tale facoltà è data, altresì, agli avvocati cancellati dalla Cassa che conservino il diritto a pensione di vecchiaia, ai titolari di pensione d'inabilità e, infine, ai superstiti di avvocati non pensionati che, tramite il riscatto, possano raggiungere il decennio di anzianità d’iscrizione del de cuius, indispensabile per conseguire la pensione indiretta.

Gli anni oggetto di riscatto, una volta completato il pagamento nei termini del relativo onere, al pari degli anni di ordinaria iscrizione, concorrono a formare l’anzianità contributiva, utile sia per il raggiungimento del diritto a pensione che per incrementare la misura del trattamento.

 E’ facilmente intuibile che per un qualsiasi iscritto a una gestione previdenziale incrementare l’anzianità contributiva è sempre utile, ma poiché il riscatto è “oneroso” e comporta un esborso economico spesso rilevante, occorrerà verificare di volta in volta la misura dei vantaggi che si realizzano con il riscatto, rapportandola al sacrificio economico che riscattare una o più annualità comporta.

E’ del tutto errata l’idea, diffusa tra gli iscritti di tutte le età: “adesso riscatto, così vado in pensione”, come se un qualsiasi recupero di uno o più anni possa essere determinante.

In realtà l’opportunità di ricorrere all'istituto del riscatto non va valutata in ragione di una generica e inconsapevole lusinga di “sontuosi” vantaggi pensionistici, ma in maniera più realistica.

E’ evidente che in alcuni casi la convenienza è facilmente verificabile, basti pensare al caso di un iscritto che, riscattando uno o più anni, può maturare l’anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto a pensione di vecchiaia retributiva o di anzianità, ovvero anticiparne la decorrenza o ancora, in maniera ancora più evidente, ai superstiti di un avvocato che, mediante il riscatto, possono maturare il diritto alla pensione indiretta. 

In tanti altri casi, invece, riscattare alcuni anni può soltanto valere ai fini della misura della pensione, magari con incrementi non particolarmente significativi.

L’opportunità di avvalersi del riscatto e, dunque, una serena valutazione della sua “convenienza” e/o del numero di anni da riscattare, richiede una necessaria analisi del “caso concreto” e non può prescindere da una conoscenza approfondita del sistema previdenziale forense nel suo complesso. 

Tale valutazione va fatta da giovani e, magari, può essere ripetuta periodicamente, anche quando si è più avanti con gli anni. 

A tal fine un supporto assai utile è costituito dal c.d. “simulatore della pensione” (rinvenibile sul sito istituzionale di Cassa Forense, accedendo alla propria posizione personale), che consente di operare una o più simulazioni, con o senza ipotesi di riscatto, con immediata “visualizzazione” dell’importo e della decorrenza del futuro trattamento pensionistico.

Per chi è meno avvezzo ai sistemi informatici o soltanto più pigro si suggerisce di ricorrere al Call Center telefonico di Cassa Forense, richiedere un appuntamento per essere ricevuti presso la sede dell’Ente dai funzionari addetti information Center o, ancora, interpellare il proprio delegato distrettuale.

E’ bene, comunque, sapere che l’onere da corrispondere per il riscatto, in via di estrema sintesi, dipende essenzialmente dall'età del richiedente al momento della domanda e dalla media dei redditi dichiarati dall'iscritto nei quindici anni antecedenti la domanda (con un minimo fissato, comunque, nella somma dei contributi minimi, soggettivi e integrativi, dell’anno della domanda).

Di conseguenza il riscatto, man mano che si avanza con gli anni, diventerà sempre più costoso; ciò per l’ovvia considerazione che più si è prossimi al pensionamento e “prima” ci si avvarrà dell’esborso economico conseguente al riscatto.

In ogni caso, ai fini della valutazione della convenienza del riscatto, si deve tener conto che l’onere previdenziale, oltre ad essere comodamente rateizzabile fino a dieci annualità, è interamente deducibile dal reddito e, dunque, comporta un’immediato vantaggio fiscale.

In conclusione può dirsi che avvalersi del riscatto di regola conviene, a volte di più, altre di meno. Dipende dall'onere economico da sopportarsi e dai vantaggi che in un futuro, prossimo o remoto, se ne possono conseguire anche in ragione della ipotizzabile durata della vita dell’interessato.

Avv. Agostino Maione - Delegato di Cassa Forense 

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