Restituzione dei contributi indebitamente versati e domanda amministrativa

di Leonardo Carbone

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La previa domanda amministrativa costituisce un requisito necessario in generale rispetto ad ogni diritto previdenziale, sia esso inerente a posizioni contributive o a prestazioni vere e proprie, che debba essere azionato, potendosi soltanto ritenere che la domanda non sia necessaria, se la legge non disponga esplicitamente in senso contrario.

E per quanto riguarda la restituzione dei contributi indebitamente versati alla Cassa Forense, la necessità della domanda amministrativa in caso di richiesta di rimborso dei contributi è specificamente prevista dall’ultimo comma dell’art.3 della l.n.319 del 1975, come modificato dall’art.22 della l n.576/1980, in cui si afferma (all’ultimo comma) che “sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci”. E la Cassazione, con sentenza 25.11.2019 n.30670 specifica che la previsione dell’ultimo comma citato va riferita a tutte le domande di restituzione di contributi indebitamente versati alla cassa, sia che si tratti di annualità che di intera posizione previdenziale che sia stata annullata, “in quanto costituisce applicazione del principio generale secondo il quale la previa domanda amministrativa è richiesta ogni qual volta sia fatto valere verso l’ente previdenziale un diritto dapprima non riconosciuto o esercitato, e ciò al fine di consentire, con effetto deflattivo rispetto al contenzioso giudiziario, l’antecedente valutazione amministrativa della pretesa”.

Sulla necessità della preventiva domanda amministrativa di restituzione dei contributi indebitamente versati alla Cassa Forense, ma anche per qualsiasi prestazione in genere, vi è ormai un consolidato orientamento giurisprudenziale, che a partire dalla sentenza delle sezioni unite 5.8.1994 n. 7269, è proseguito con le successive 22.11.2018 n. 30283 e 30.1.2019 n. 2760 per arrivare alla sentenza 25.11.2019 n. 30670.

La previa domanda amministrativa è da escludere, invece, nei casi di procedimento che debba avanzare ex officio o in quelli in cui l’azione giudiziale sia finalizzata a contrastare una pretesa dell’ente previdenziale (es. accertamento negativo rispetto ad una pretesa di recupero indebito), oltre che nelle ulteriori ipotesi in cui sull’an del diritto o della prestazione vi sia già stato il riconoscimento amministrativo o giudiziale e si discute esclusivamente sulla regolare corresponsione, anche quantitativa, di quanto dovuto.

Quali conseguenze in caso di mancanza di domanda amministrativa alla Cassa Forense? Le conseguenze sono “pesanti” in quanto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte (Cass. 25.11.2019 n.30670; Cass. 10.5.2017 n. 11438; Cass. 29.8.2016 n. 17395) la mancanza della domanda amministrativa di prestazione previdenziale o assistenziale (o di restituzione dei contributi indebitamente versati), determina l’improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Avv. Leonardo Carbone - Direttore Responsabile della Rivista


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